News Pubblicata il 03/12/2020

Tempo di lettura: 4 minuti

Stralcio Irap e altri aiuti di Stato “Covid”: per i Gruppi il limite è di 800.000 euro

di Dott. Salvo Carollo

In base alle norme UE la somma di tutti gli aiuti di Stato del periodo emergenziale “Covid” non può superare il limite di 800.000 euro per la cosiddetta "impresa unica"



I professionisti e le imprese, in Italia, sanno quanto in questo paese l’incertezza del diritto rappresenti uno status di normalità per gli operatori economici, e questo vale tanto per gli obblighi quanto per le agevolazioni.

Non manca di inserirsi in questo contesto una delle più famose agevolazioni fiscali del 2020, quella che ha previsto (articolo 24 del DL 24/2020, il cosiddetto Decreto Rilancio) lo stralcio del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020 per la generalità delle “imprese” italiane, investite da un uragano chiamato lockdown (norma che non ha mancato di fare discutere fin dalla sua emanazione, a causa delle notevoli iniquità intrinseche alla sua scrittura, a riguardo si legga l’approfondimento Taglio IRAP Decreto Rilancio: come funziona).

È proprio il concetto di “impresa” che, in questo caso, crea l’incertezza del diritto.

Il comma 3 dell’articolo 24 del DL 24/2020 ci dice infatti che questa agevolazione fiscale può essere usufruita “nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche”.

Nel quadro temporaneo, si prescrive che gli aiuti di Stato, nel contesto emergenziale in atto, saranno considerati compatibili con il mercato interno purché “l’aiuto non supera 800.000 eur per impresa sotto forma sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti”.

Quindi, in parole povere, viene stabilito un limite per gli aiuti di Stato del periodo emergenziale “Covid”, la cui somma totale, non può superare il limite di 800.000 euro per “impresa”.

Il problema è la definizione di “impresa”. In Italia si tende a individuare, con questo termine, la singola unità giuridica, come una società; invece la normativa UE, di solito, intende l’unità economica imprenditoriale, motivo per cui nel contesto del nuovo regolamento de minimis viene ufficialmente introdotta la nozione di “impresa unica”, come quell’insieme di imprese collegate tra loro da rapporti di controllo o collegamento, diretto o indiretto, anche reciproco, anche solo in termini di influenza dominante. L’esempio classico è il gruppo societario, ma bisognerebbe vedere la questione da un punto di vista più ampio e dinamico.

Quindi il problema è il seguente: l’agevolazione che prevede lo stralcio dell’Irap impone, in modo indiretto, il limite di 800.000 euro per “impresa” (dovendo considerare nel limite anche tutti gli altri benefici economici del periodo emergenziale), ma, dato che sia la norma italiana che quella europea fanno un riferimento generico all’impresa, dobbiamo considerare questo limite riferito alla singola società oppure alla cosiddetta “impresa unica”?

Di questo si è occupato, in modo approfondito, la Circolare Assonime n.30 del 23 novembre 2020.

Il problema non è di poco conto perché se il limite indicato per singola piccola o media impresa può essere ampiamente sufficiente, se riferito a tutti gli incentivi usufruiti da tutte le imprese appartenenti ad un gruppo societario, non lo sarà assolutamente.

Assonime sottolinea come la questione interpretativa sia tutt’altro che pacifica, e ci racconta di aver fatto richiesta formale di chiarimento sul tema al Dipartimento del Ministero delle finanze, senza ottenere risposta; ci ricorda, inoltre, come la Circolare 25/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate abbia affrontato il problema del cumulo tra i benefici previsti dal quadro temporaneo e quelli in regime de minimis, confermando che le due tipologie di aiuto di Stato possono essere cumulate “a condizione che siano rispettate le condizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti”. Abbiamo visto che il temporary framework prevede il limite di 800.000 euro per “impresa” e che il regime de minimis prevede che l’impresa sia da considerarsi come “impresa unica”. Le conseguenze sono evidenti.

Assonime riporta come l’interpretazione sia stata confermata in sede di recente interrogazione parlamentare in Commissione finanze, dove i rappresentanti del MEF (Ministero dell’economia e delle Finanze) raccontano di aver preso contatto con i “competenti Servizi della Commissione europea” per permettere di usufruire del beneficio previsto dall’articolo 24 del Decreto Rilancio (lo stralcio del saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell’Irap) con un limite più elevato di 3 milioni di euro “proprio perché il limite degli 800.000 riguarda l’intero gruppo di appartenenza e non la singola impresa”.

Ma, ad oggi, non vi è nulla di concreto. A meno di future novità, oggi, gruppi societari, e in generale le imprese uniche, possono legittimamente godere dello stralcio dell’Irap previsto dal decreto Rilancio nella misura totale e sommatoria di 800.000 euro, decurtati gli altri aiuti di Stato di cui le imprese interessate hanno usufruito.

Nella pratica questo, per molte realtà, rappresenta un notevole abbattimento del beneficio fiscale; per di più di difficile gestione operativa, dovendone coordinare la ripartizione con le altre imprese interessate.

Fonte: Assonime



TAG: Versamenti delle Imposte La tassazione delle PMI Base imponibile