Ampliamento della platea di lavoratori interessati alla cassa integrazione con causale COVID prevista dal Decreto Agosto: si possono ricomprendere i lavoratori in forza al 9 novembre 2020. Questo l'art. 13 del nuovo decreto Ristori bis, non presente nella bozza, che sana una difficoltà riscontrata da molti operatori e evidenziato qualche giorno fa dalla stampa specializzata. Si tratta in particolare del fatto che molte aziende all'inizio di novembre stavano ancora, obbligatoriamente, utilizzando le 18 settimane che il Decreto agosto n. 104 2020 aveva assicurato (cassa integrazione ordinaria cassa in deroga e assegni ordinari FIS e dei fondi bilaterali), prima di poter accedere alle successive previste dai decreti Ristori . Per questi periodi infatti la data ultima di utilizzo è il 31 dicembre 2020 ma la norma non aveva specificato la data cui fare riferimento per l'individuazione dell'organico per il quale si poteva chiedere l'autorizzazione.
La circolare di istruzioni Inps n. 115/2020 aveva indicato come fruitori i lavoratori in forza al 13 luglio 2020 . Successivamente il Dl 149/2020 ha individuato per le successive sei settimane di ammortizzatori con causale Covid-1 il paletto dell'assunzione alla data del 9 novembre lasciando fuori un ampio spazio temporale che crea problemi alle aziende che hanno magari utilizzato gli ammortizzatori in modo non continuativo ( Tra l'altro dopo il 15 novembre le settimane vengono comunque conteggiate nel periodo finanziato dal decreto Ristori ).
La nuova norma del Ristori quater , con l'ampliamento relativo ai dipendenti inforza in azienda alla data del 9 novembre da copertura ad eventuali nuove assunzioni intervenute nel periodo estivo sanando possibili disparita nel trattamento dell'organico aziendale.
Vedi ulteriori dettagli dopo la circolare di istruzioni complete INPS N. 139 del 7.12.2020
L'articolo stima una spesa pari a 35,1 milioni di euro complessivi, ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Da segnalare che sul tema era intervenuta lo scorso 24 novembre per il settore della somministrazione Assotemp che con un accordo sindacale di categoriae , ha garantito nove settimane di trattamento di integrazione con decorrenza 1 novembre 2020 utilizzo entro il 31 gennaio 2021 a :
a) lavoratori somministrati impiegati nella pubblica amministrazione/appalto presso Pa;
b) lavoratori somministrati assunti a decorrere dal 14 luglio 2020 e in forza alla data del 9 novembre 2020, qualora, in base alla normativa emergenziale nazionale, non possano accedere al trattamento di Tis semplificato;
c) lavoratori somministrati assunti a decorrere dal 10 novembre che abbiamo prestato servizio per almeno 5 giorni lavorativi presso il medesimo utilizzatore, salvo il caso di improvvisa sospensione delle attività lavorativa per causale immediatamente derivante dall'emergenza epidemiologica in atto;
d) lavoratori inviati in missione presso aziende senza dipendenti.
Ora che la normativa nazionale ha modificato i requisiti di accesso probabilmente l'intesa sarà parzialmente modificata.