News Pubblicata il 03/12/2020

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Commercialisti amministratori di società: contributi trasferibili all'INPS

Ok al trasferimento dei contributi previdenziali del professionista presidente di srl dalla Cassa commercialisti all'INPS. Sentenza Tribunale di Milano



Contributi previdenziali dei dottori commercialisti  trasferibili all'INPS se versati erroneamente alla CNPADC (Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti)    . Questo quanto afferma il tribunale di Milano sezione lavoro nella sentenza del 4 novembre 2020 .

Il caso riguardava un dottore commercialista che per il periodo  in cui era socio di una società a responsabilità limitata e presidente della stessa non ha avuto il riconoscimento di quanto versato dalla Cassa previdenziale dell'Ordine .  Il Regolamento Unico della CNPADC all'art. 5  prevede infatti l’incompatibilità tra le posizioni di amministratore e socio di maggioranza ricoperte dagli iscritti in società di capitali,  con l’esercizio della professione di dottore commercialista  ai sensi del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139  . In questa materia compete alla Cassa la verifica delle cause di incompatibilità con cadenza periodica e, in ogni caso, prima dell’erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali, in relazione ai quali gli anni interi durante i quali l’attività professionale sia stata svolta in presenza di una causa di incompatibilità non vengono computati ai fini della maturazione dell’anzianità di iscrizione.

I contributi versati dal professionista risultavano quindi inutilizzabili e  per l'accantonamento previdenziale il professionista è tenuto ad iscriversi e a versare alla Gestione Separata INPS.  

Il dottore commercialista si era quindi rivolto al Tribunale per vedere trasferito l'importo versato all'INPS sulla base dell’articolo 116, comma 20, della legge 388/2000.

Il Giudice ha accolto la richiesta del professionista  sconfessando la posizione fin qui tenuta dall'INPS che in questi casi,  per il trasferimento dei contributi ,  richiede  l'esistenza di una convenzione tra i due enti. Infatti da tempo , vista la situazione non rara e prrblematica per molti iscritti il consiglio nazionale degli ordini  dei dottori commercialisti ha predisposto , a questo fine , una bozza di convenzione che finora pero non è stata  condivisa .

La sentenza del giudice milanese afferma ora che tale convenzione non è necessaria  e che la Cassa ordinistica è obbligata comunque  a versare i contributi ricevuti per errore,   alla gestione separata dell’Inps.   


Fonte: Il Sole 24 Ore



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