Il decreto Ristori quater ha messo ordine nella confusione normativa dei primi due dl Ristori giruardo la sospensione dei contributi previdenziali e assitenziali di competenza ottobre e novembre 2020, per l'emergenza COVID, con la norma seguente:
"È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.
La sospensione si applica inoltre, in linea di massima a:
Si tratta quindi dei contributi previdenziali di competenza del mese di novembre , da versare entro il 16 dicembre prossimo .
Come già previsto dal Ristori ter per quelli di ottobre i versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Solo oggi 14 dicembre, a due giorni dalla scadenza sono giunte le istruzioni operatIve dell'INPS con la circolare 145/2020 .
L'istituto comunica che vengono fornite indicazioni di carattere generale relative alle misure contenute nella previsione normativa . C on successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative con riferimento alle diverse Gestioni interessate.
Viene confermato che sono comprese nella sospensione le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps, mentre la sospensione in trattazione non opera rispetto alla quarta rata in scadenza, nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione straorindaria previstadai decreti legge emergenziali 18, 27,24 e 104/2020
. Analogamente, le previsioni contenute nel disposto di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020 in esame non operano rispetto al termine per il pagamento dei contributi previdenziali, sospesi in riferimento al Comune di Lampedusa e Linosa, fissato al 21 dicembre 2020 dall’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020.