News Pubblicata il 27/11/2020

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DDL di Bilancio 2021 e le conseguenze IVA sugli enti associativi

di dott.ssa Simona Lenzi

Novita in arrivo per gli enti del terzo settore: la legge di Bilancio 2021 prevede l'esenzione Iva per le prestazioni nei confronti degli associati



Il Ddl della Legge di Bilancio per l'anno 2021 all'art. 108  intitolato  Procedura d’infrazione 2008-2010 - Adeguamento della normativa IVA nasconde per tutto il mondo del non profit un cambiamento a dir poco epocale sul piano dell'imposta sul valore aggiunto nei rapporti con i propri associati.

Infatti alla lettera a del suddetto articolo 108 viene riportato:

All’articolo 4 (DPR 633/72): 

1) nel comma 4, le parole da “ad esclusione di quelle” a “organizzazioni nazionali” sono soppresse; 2) nel comma 5, le parole “, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati” nonché le parole “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali” sono soppresse; 

3) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

Quindi, mentre si sta completando la Riforma del Terzo Settore con l'istituzione, e ben presto, l'operatività del Registro Unico, a partire dal 2021 la fiscalità indiretta degli enti non commerciali potrebbe subire un'importante modifica che riteniamo pressoché sicura in quanto ad obbligarci a questo cambio di rotta è l'Unione Europea.

Ad oggi l'attività nei confronti degli associati degli enti di tipo associativo è decommercializzata ai fini IRES ai sensi dell'art. 148 del TUIR che era stata già oggetto di modifica da parte del D. Lgs. 117/2017 il quale, dall'art. 148 comma 3, che aveva estromesso alcuni tipi di associazioni, tra cui: le associazioni assistenziali, le associazioni culturali, le associazioni di promozione sociale e le associazioni di formazione extra scolastica della persona.

Se per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale l'uscita dal regime premiale è determinata dalla sua entrata nel RUNTS che le riserva identico beneficio all'art. 85 del Codice del Terzo Settore, altra cosa è quello che spetta agli altri tipi di associazioni che al momento che entrerà in vigore il titolo X del Codice del Terzo Settore dovranno tassare le attività nei confronti dei soci a corrispettivi specifici.

Ora, con quanto previsto dalla bozza di bilancio l'art. 4 del DPR 633/72 che non era stato toccato dalla Riforma del Terzo Settore e che da sempre ha viaggiato di pari passo con l'art. 148  del TUIR si vede, anch'esso, estromettere di tutta la parte che riguarda il comparto non profit che viene in toto spostato all'art. 10 ovvero nella sezione delle operazioni esenti.

Tale “trasloco” che agli occhi dei non addetti ai lavori potrebbe sembrare poca cosa in verità influisce non poco sugli adempimenti ai quali tutti gli enti non commerciali che vendono beni o prestano servizi ai propri associati  dovranno porre in essere.

Per prima cosa sarà richiesto a tali soggetti l'apertura di una posizione iva in quanto queste operazioni non saranno più considerate escluse della base iva, sarà inoltre fondamentale valutare i passaggi successivi da porre in essere per evitare all'associazione soprattutto a quelle di piccole dimensioni di andare incontro ad adempimenti molto onerosi e di difficile applicazione.

Pertanto vogliamo suggerire a coloro che dovranno seguire questo passaggio di  porre attenzione all'art. 36 bis del dpr 633/72 che prevede la dispensa degli adempimenti in materia di iva per quei contribuenti che effettuano esclusivamente o, comunque, prevalentemente operazioni esenti in modo da essere dispensati dall'emissione e dalla registrazione delle fatture e dalla presentazione delle liquidazioni periodiche e dalla dichiarazione iva annuale.

Tale dispensa si esercita tramite il comportamento concludente del contribuente ed è da opzionare  nella dichiarazione iva annuale compilando il rigo VO5.

Riteniamo che tale opzione possa essere fatta valere anche integrando il quadro VO nella dichiarazione dei redditi in luogo di quella IVA laddove il soggetto non sia appunto obbligato alla presentazione del modello IVA.

Essendo ad oggi soltanto una proposta di legge aspettiamo che si traduca in norma per approfondire meglio gli aspetti operativi da seguire.  

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Terzo Settore e non profit