Con la nota n. 1037 del 25 novembre 2020, l’Ispettorato nazionale del Lavoro interviene in materia di accertamento e istruttoria degli illeciti a carico del committente di appalti sui versamenti ,delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati. La norma , come ricorda la nota in apertura, è l'art. 4 del D.L. n. 124/2019 il quale ha introdotto il nuovo art. 17 bis nel corpo del D.Lgs. n. 241/1997, prevedendo nuovi obblighi a carico dei committenti di appalti c.d. “labour intensive”.
In particolare, la disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1°gennaio 2020, i committenti “che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute(...),trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.Il versamento delle ritenute(...) è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senzapossibilitàdi compensazione” .La disposizione prevede inoltre, in caso di violazione, una sospensione da parte del committente del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio “ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa
L'ispettorato afferma che dato che gli obblighi di controllo del committente sono diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale, lper cui a loro violazione non rientra nelle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e non può configurarsi alcuna competenza dell’Istituto..Si ritiene che la sanzione da irrogare nei confronti del committente, proprio perché contraddistinta dalla medesima ratio e, per di più, parametrata a quella prevista in capo al soggetto appaltatore/affidatario, debba essere assoggettata allo stesso regime e alla identica procedura.
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