Con Circolare n 29 del 23 novembre dell'Assonime si analizza il diritto alla detrazione dell'IVA sull'acquisto di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione e sulle spese di gestione degli stessi.
La Circolare in oggetto fornisce delle indicazioni richiamando la Risoluzione ne 69/E del 2020 con la quale l’Agenzia delle Entrate rispondeva ad un interpello inviato da una società che chiedeva chiarimenti sulla corretta applicazione dell’IVA per le operazioni di cui all’art 74 comma 1 lett d) del PDR 633/72 ossia fornitura di servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al regime IVA speciale monofase.
La risoluzione riconosceva come legittima la detraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto di mezzi tecnici quali ad esempio le sim card ricaricabili soggetti a regime IVA monofase se tali mezzi sono ceduti dall’impresa titolare della concessione all’utilizzatore finale soggetto passivo d’imposta che li impiega nell’esercizio della propria attività.
L’agenzia delle entrate nella risoluzione aveva ricordato le caratteristiche del regime monofase di cui all’art 74 del DPR specificando che esso comporta che l’IVA sull’intero valore aggiunto realizzato a partire dalla fase iniziale di produzione e distribuzione dei beni e dei servizi fino alla fase di vendita al consumatore finale è dovuta dal primo operatore della catena economica al momento in cui si realizza la prima cessione.
Tutte le cessioni successive sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA in quanto l’imposta è già stata assolta dal primo cedente.
Lo stesso articolo prevede una deroga, nei vari passaggi della filiera, all’ordinario funzionamento dell’IVA basato sul meccanismo della rivalsa e detrazione senza però precludere il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sui beni e servizi da parte dei distributori e rivenditori degli stessi.
Come riportato nella Circolare Assonime le modalità e i termini per l’applicazione di tale normativa sono state definite con il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2000, n. 3664
In particolare l’art. 4, dispone che, per le operazioni relative ai servizi di telecomunicazione soggette al regime IVA monofase, il titolare della concessione di tali servizi, nei documenti eventualmente rilasciati ai propri clienti, non deve indicare l’imposta separatamente dal corrispettivo della prestazione resa, “salvo che per quelle (operazioni) effettuate direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti o professioni utilizzatori del servizio”; in tale ultima ipotesi, la medesima norma ha stabilito altresì che “la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione. . .entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta”.
Da tale previsione, quindi, si evince che il titolare della concessione, autorizzazione o licenza che effettua l’operazione è obbligato ad emettere fattura con indicazione separata degli importi dovuti, rispettivamente, a titolo di corrispettivo e a titolo di imposta, nei casi in cui i propri clienti siano soggetti passivi IVA, acquistino i servizi di telecomunicazione in veste di “utilizzatori” (e, quindi, non come “rivenditori” dei medesimi), e richiedano espressamente l’emissione della fattura con l’indicazione separata del corrispettivo della prestazione e dell’imposta
Con la risoluzione n. 104/E del 26 novembre 2004, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che tra tali “mezzi tecnici”, per la fruizione dei servizi di telefonia, devono considerarsi oggettivamente rientranti anche le “schede telefoniche ricaricabili”.
Sostanzialmente ci si è domandato se quando la fattura abbia l’indicazione separata dell’imposta rispetto al corrispettivo consenta al committente la detrazione dell’IVA nei casi in cui i mezzi tecnici come le schede vengano acquistate dalle imprese presso i soggetti titolari di concessione non per rivendita ma per utilizzo diretto ( è il caso in cui siano dati ai propri dipendenti per lo svolgimento delle attività aziendali).
L’Assonime specifica che le imprese acquirenti utilizzatrici devono ritenersi in questi casi legittimate ad operare la detrazione in quando in dottrina, come chiarito da una nota della circolare, “ non è per effetto della cessione ne regime speciale che l’imposta è indetraibili, m per il fatto che non è indicata in fattura”
Perciò quando l'IVA è indicata per l’acquirente finale spetta la detrazione al sussistere delle altre condizioni di detraibilità.
Concludendo l'Assonime specifica che l'IVA può essere legittimamente detratta nei limiti di utilizzo inerente all'attività svolta considerando indetraibile la quota parte d'imposta imputabile a eventuali utilizzi per fini privati di tali beni.
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