Il Decreto Ristori Ter n. 154 del 23.11.2020, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, inserisce il settore economico del Commercio al dettaglio di calzature e accessori (codice ATECO 47.72.10) nell'elenco dei soggetti in favore dei quali sono state previste alcune misure agevolative dal decreto c.d. "Ristori Bis".
La relazione illustrativa al Decreto ristori Ter, evidenzia che da tale integrazione deriva il fatto che i soggetti che esercitano le attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori potranno beneficiare di alcune misure agevolative previste dal Ristori Bis n. 149 del 2020, qualora siano situati nelle cosiddette “Zone Rosse”, secondo le prescrizioni previste dal decreto stesso (e al quale si rimanda), quali:
Per dare attuazione a tale disposizione si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 2 art. 8 del DL Ristori bis n. 149/2020) e incrementato di 1.450 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, dall’art. 1 del Decreto Ristori ter n. 154/2020, a cui si potrà attingere per provvedere agli oneri derivanti dall’estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 del DL Ristori bis in conseguenza delle eventuali successive Ordinanze del Ministero della salute.
In base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 04.11.2020, del 10.11.2020, del 13.11.2020, del 19.11.2020 e del 20.11.2020 vediamo quali sono le Regioni che attualmente rientrano nelle Zone rosse:
Regione/Provincia autonoma | data di entrata in vigore |
Provincia autonoma di Bolzano | dall’11.11.2020 |
Calabria | dal 6.11.2020 |
Campania | dal 15.11.2020 |
Lombardia | dal 6.11.2020 |
Piemonte | dal 6.11.2020 |
Toscana | dal 15.11.2020 |
Valle d'Aosta | dal 6.11.2020 |
Abruzzo | dal 22.11.2020 |