News Pubblicata il 26/01/2021

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Part time verticale: la legge di bilancio 2021 riconosce l' anzianità per la pensione

Parificazione dell'anzianità contributiva per i lavoratori a tempo parziale, che sia verticale o orizzontale, nell'art. 1 comma 350 della legge di bilancio 2021



Riconoscimento pieno dell'anzianità lavorativa ai fini della pensione  per i lavoratori in part time verticale O ciclico del settore privato .   E' una delle novità della legge di bilancio 2021, molto attesa dai lavoratori finora discriminati in questo senso, come riconosciuto anche dalla Corte UE

Si  prevede  all'art 1 comma 350 una nuova modalità di calcolo dell'anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale verticale ciclici, (ovvero coloro che prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri  non lavorano affatto). 

L'articolo  recepisce l'indirizzo giurisprudenziale costante, in base al quale anche le settimane non lavorate sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Si parla, va sottolineato,  di requisiti temporali,  non di importi contributivi; in altre parole la finalità è che, ad esempio un lavoratore con  40 anni part time ciclico verticale abbia lo stesso diritto ad accedere alla pensione del lavoratore con 40 anni di part time orizzontale, entrambi con lo stesso  assegno pensionistico, ridotto rispetto ad un tempo pieno.

L'Inps prevedeva finora   sulla base  della normativa vigente art.. 7 comma 1 L. 638/83 ,  un trattamento differenziato tra i lavoratori che effettuano il part time verticale ciclico e quelli che effettuano il part time orizzontale, riconoscendo a questi ultimi l'intero periodo di anzianità contributiva, anche se per importi ridotti,  ed ai primi la sola anzianità relativa ai periodi lavorati, con conseguente allontanamento del momento di accesso alla pensione. La circolare INPS di chiarimenti  sul  tema risale al 1986.

La legge di bilancio  2021 prevede dunque ora che:  "per i contratti di lavoro a tempo parziale in corso dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2021) o con  decorrenza iniziale successiva, il numero delle settimane da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico va determinato rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale; per i contratti di lavoro a tempo parziale già esauriti prima della suddetta data, il riconoscimento delle settimane in oggetto è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione". 

Come detto l'intervento normativo non concerne i dipendenti pubblici, per i quali gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati comunque utili per intero ai fini della pensione, come previsto dall'articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 

Nello mese di aprile 2019 il Parlamento Europeo aveva  pubblicato e appoggiato la petizione presentata nel 2018 dalla  Fisascat Cisl    che chiedeva  per i lavoratori in part time verticale ciclico il riconoscimento dell’anzianità contributiva per tutte le 52 settimane dell’anno, a prescindere dai periodi per i quali sono versati i contributi, sempre se in costanza di rapporto.

(Vedi ulteriori dettagli in Part time verticale ciclico: si chiede l'intervento della UE)

Nella richiesta veniva evidenziato anche il costoso  contenzioso legale sia per chi lo intraprende, sia per la collettività, sia per gli uffici che amministrano la giustizia che ha caratterizzato questa anomalia .Peraltro attraverso le decisioni della Corte di Cassazione il diritto  veniva regolarmente riconosciuto, a posteriori .

Anche la Corte di Giustizia europea si era espressa condannando la discriminazione  della legislazione italiana (Leggi in merito "Part time ciclico, per la pensione serve il ricorso?" con testo della sentenza UE)

Con l'approvazione della legge di bilancio si è ottenuta  dunque la parificazione di trattamento previdenziale tra part time orizzontale e part time verticale, modificando  il fondamento legislativo a cui l'istituto nazionale di previdenza dovrà adeguarsi ed emanare a breve nuove istruzioni.

Fonte: Parlamento Italiano



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