La Legge di Bilancio 2021 che domani approderà alla Camera prevede la proroga al 31/12/2021:
la proroga del bonus mobili, in particolare, è inerente le ristrutturazioni iniziate nel 2020 per le quali è possibile beneficiare del bonus mobili e grandi elettrodomestici anche nel 2021.
Per quando riguarda il superbonus 110% la proroga prevista dovrebbe essere di sei mesi fino al 30 giugno 2022, con possibilità pero' di ultimare i lavori iniziati entro tale data fino al 31dicembre 2022.
Con tale estensione, di fatto viene rinnovato il complesso delle detrazioni atte a rilanciare il settore edile e tutto quanto l’indotto.
In cosa consiste il bonus mobili
Il bonus, consiste in una detrazione del 50% da ripartire in 10 anni, cioè in 10 quote costanti, per una spesa massima di 10.000 euro (elevato a 16mila nel 2021) e spetta a tutti coloro che hanno in essere una ristrutturazione di immobili ai sensi dell’art. 16bis, TUIR.
Le spese sostenibili sono quelle per l'acquisto di
che siano destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Come strutturata fino al 31/12/2020 l'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nell’anno in corso ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2019.
La proroga estende gli acquisti di tale tipologia anche ai contribuenti che hanno iniziato una ristrutturazione nel 2020 e la completano con gli arredi e gli elettrodomestici nel 2021.
Quali beni acquistare
La detrazione, ad oggi, spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di:
anche acquistati all'estero, purchè si rispettino tutte le condizioni che di seguito si riportano.
Rientrano tra i mobili agevolabili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono ammessi gli acquisti di porte, pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Relativamente ai grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie con etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica.
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Sono agevolabili gli acquisti di: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Le spese accessorie
Nel montante delle spese sostenute per tali tipologie di acquisti possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, a condizione che siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito)
Gli acquisti connessi alle parti comuni
La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali
La condizione necessaria
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è detraibile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso da quello che è stato oggetto di ristrutturazione (ad esempio è possibile acquistare l’arredo della cucina anche se ad essere oggetto di ristrutturazione è stato il bagno).
Viceversa, l’arredo di un immobile diverso (ad esempio la casa di vacanza) non sarà detraibile se oggetto della ristrutturazione è stata la casa cittadina di dimora abituale.
Adempimenti
I documenti da conservare ai fini della detrazione sono: l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti (ammessi anche gli scontrini riportanti il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.
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