Con la Circolare 132 del 20 novembre 2020 l'INPS specifica le modalità di fruizione del congedo COVID-19 per
- per la quarantena scolastica e
- sospensione delle attività delle scuole dei figli di lavoratori dipendenti del settore privato, previsto dalla conversione del decreto Agosto e dal Decreto Ristori, fermo restando quanto chiarito con la circolare n. 116/2020.
Viene anche annunciata una successiva circolare relativa al congedo collegato alla sospensione nelle scuole secondarie di primo grado, prevista dal decreto Ristori bis.
Congedi Covid per quarantena figli e sospensioni attivita scolastiche: quando si possono utilizzare
1 - per fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa al lavoro in modalità agile, per contatti avvenuti a scuola o in attività sportive lezioni musicali e linguistiche:
- la quarantena deve essere stata disposta dalle autorità sanitarie
- potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020 ( data di entrata in vigore della conversione in legge del dl Agosto) , con riconoscimento del relativo indennizzo,
2 - Il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza puo essere fruito:
- solo se la sospensione è stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche
- a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge "Ristori" n. 137/2020.
L'istituto specifica che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di congedo sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela. Resta ferma la possibilità per il cittadino anche del ricorso all’Autorità giudiziaria.
Per quest'ultima opzione la procedura telematica è stata resa disponibile dall'INPS in data 15 dicembre ( v. messaggio 4718/2020)
Compatibilita del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell’attività didattica
La normativa citata conferma l’incompatibilità del congedo con:
- il contemporaneo svolgimento - da parte dell’altro genitore - di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza;
- la contemporanea fruizione – da parte dell’altro genitore – del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza
- il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore.
Per il caso di coppie con figli avuti da altri soggetti, in caso di congedo di un genitore per un figlio, l'altro genitore puo fruire del congedo non per lo stesso minore ma può per altri figli avuti da altri (sempre alternativamente all'altro genitore) .
Per quanto riguarda l'alternativa con il lavoro agile si precisa che il congedo è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Restano valide le indicazioni fornite nei paragrafi 2.3 e 2.4 della circolare n. 116/2020 in tema di compatibilità/incompatibilità.
Modalità di presentazione della domanda
Come già precisato nella circolare n. 116/2020 e nella circolare 132/2020 , si ricorda che la domanda di congedo per quarantena o sospensioni scolastiche relative ai figli conviventi deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. (Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN);
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente
L'inps ricorda infine che :
- la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.
- la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio può essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento della ASL selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.
- la procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile all’identificazione del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL .