Nell’audizione dell’agenzia delle entrate avvenuta in data 18 novembre davanti alla commissione parlamentare dell’anagrafe tributaria, rispondendo ad alcuni quesiti, il direttore richiama l'attenzione su un aspetto importante, senza per altro troppo soffermarsi, cioè il momento a decorrere dal quale è possibile cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura, ma soprattutto in quale misura.
Nell’audizione, la commissione parlamentare ha chiesto all’agenzia delle entrate di porre ordine nella disciplina dell'art. 121, relativa alle tempistiche di decorrenza della cessione/sconto in fattura. Il dubbio nasce dal fatto che la detrazione da superbonus è cedibile/scontabile a partire dall'1/7/2020 fino al 31/12/2021. Le altre spese detraibili, non da superbonus, sono cedibili/scontabili a partire dall'1/1/2020.
L'agenzia delle entrate si limita a rispondere elencando quali spese, oltre a quelle da superbonus, sono cedibili/scontabili a partire dall'1/1/2020. Oltre non va.
Superbonus o detrazione ordinaria
A nostro avviso si possono verificare due situazioni, sulla base di due norme distinte, situazioni che possono avere soluzioni differenti.
1) Effettuazione di interventi che accedono al superbonus (art. 119, DL 34/2020). La norma ha validità dal 1 luglio 2020, quindi tutte le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente a partire da quella data godono della maxi detrazione del 110%. Fermi devono rimanere i requisiti di accesso stabiliti dalla legge. La maggiore detrazione del 110% può essere ceduta o essere oggetto di sconto in fattura.
2) Effettuazione di lavori elencati nell’art. 121, Dl 34/2020, i quali mantengono la loro detrazione originaria, ma per essi è possibile cedere/scontare anche le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2020.
Non solo, è possibile cedere anche le detrazioni iniziate in anni precedenti purché si cedano tutte le rate residue di detrazione.
A questo punto, partendo dalle due ipotesi appena elencate, si delineano altre "sotto-situazioni".
Quali sono le diverse "sotto-situazioni" che si possono verificare
(A) interventi da superbonus con detrazione al 110% per le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente a partire dall’ 1/7/2020 e fino al 31/12/2021. Queste possono essere oggetto di cessione o sconto in fattura nella massima misura del 110%.
(B) interventi per lavori iniziati ante 1/7/2020 ma che possono beneficiare del superbonus 110%. In aiuto viene la Faq n. 1 di ottobre dell'ENEA che specifica il fatto che la maxi detrazione del 110%, rileva in riferimento al momento di sostenimento delle spese e non al momento dell'inizio dei lavori. Quindi, le spese sostenute prima del 1/7/2020 godranno della originaria detrazione, quelle sostenute entro il periodo 1/7/2020-31/12/2021 godranno del 110%. le spese prima e dopo il 1° luglio potranno essere cedute/scontate secondo la giusta detrazione.
(C) interventi “no superbonus 110%” elencate dall'art. 121, DL 34/2020. La detrazione spetta sulla base della percentuale originaria (ad esempio 50% o 65% ). Per le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente a partire dall’ 1/1/2020 fino al 31/12/2021 possono essere oggetto di cessione e di sconto in fattura (oltre il 31/12/2021, le spese sostenute, salvo proroghe, tornano ad essere solo detraibili)
(D) interventi “no superbonus 110%” iniziati e sostenuti prima del 1/1/2020 ed elencati dall'art. 121, DL 34/2020 (quindi in corso di detrazione). Per essi fino al 31/12/2021 è possibile cedere le rate di detrazione residue esercitando l’opzione entro il 31/12/2021 (non è possibile, ovviamente richiedere lo sconto in fattura). Se entro tale data non si è manifestata l’opzione di cessione, salvo proroghe della norma, la detrazione proseguirà normalmente fino al termine.
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