Con Risposta a interpello n 551 del 18 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un imprenditore agricolo professionale (IAP) che ha acquistato dei terreni nel 2018 avvalendosi delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina ( art 2 comma 4 bis DL 194/2009) e a causa della crisi economica è costretto a rivenderli dopo un anno.
L'agenzia chiarisce che nella rivendita prima dei 5 anni dalla stipula dell'atto di acquisto la decandenza dalla agevolazione sulla imposta di registro prevista per la piccola proprietà contadina, non determina la perdita della qualifica di imprenditore agricolo professionale del soggetto e pertanto è consentita l'applicazione della aliquota del 9% per il recupero della maggiora imposta.
L'istante ha acquistato terreni agricoli con aliquota all'1% di imposta di registro.
Vende prima dei 5 anni i suoi terreni e domanda con interpello se sia corretto applicare per il versamento della maggiore imposta l'aliquota del 9%
L’Agenzia ricorda che l’art 2 comma 4bis del DL 194/2009 (convertito con modificazioni dalla legge n 25 del 2010) prevede che "al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento”.
Aggiunge anche che tali soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente
Detto questo l’agenzia chiarisce che la vendita di tali terreni a soggetti diversi sconta invece una imposta al 15%.
Con risposta a consulenza giuridica del 24 giugno 2020 è stato peraltro chiarito che in assenza di richiesta di fruire della agevolazione per la piccola proprietà contadina, i trasferimenti di cui si tratta sono invece soggetti ad aliquota del 9% prevista per tutti gli atti traslativi riguardanti beni immobili.
Chiarisce infine che l’aliquota al 9% spetta tanto nel caso di rinuncia alla agevolazione quanto nel caso di decadenza per rivendita dei terreni prima dei 5 anni dall’atto.
Ossia la decadenza della agevolazione non fa venir meno la qualifica di imprenditore agricolo e perciò spetta l’aliquota del 9% per il recupero della imposta.
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