Risposta negativa dell'Agenzia nell'interpello n. 533 del 6 novembre 2020 (Allegato in calce) ad un contribuente che chiedeva l'applicazione del regime agevolato per lavoratori impatriati art.16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 , . ll contribuente affermava di poter godere dell'agevolazione per aver frequentato un master biennale all'estero in un paese in cui vige una Convenzione contro le doppia imposizionefiscale, requisitoche ammette al beneficio anche in assenza della iscrizione all'AIRE necessaria a dimostrare la permamenza all'estero prima del rientro in italia
Si ricorda che la norma prevede uno sgravio fiscale del 50% per i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni , che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e che:
L'Agenzia richiama la circolare n. 17/E del 2017 e la circolare n. 14/E del 2012 in cui si affermava che "relativamente all'attività di studio, tale requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici".
L' Agenzia ricorda anche nella risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018 è stato chiarito che per accedere al regime speciale per i lavoratori mpatriati, il soggetto non deve essere stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all'impatrio e ammette che non viene specificata la durata di tale permanenza.
La Risposta conclude in definitiva che "Considerato, tuttavia, che il citato comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all'estero di due anni, si ritiene che per tali soggetti la residenza all'estero peralmeno due periodi d'imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare ilrequisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l'accesso al regime agevolativo, anche in assenza di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
Nel caso di specie, in cui l'Istante dichiara di non essere in possesso del requisito della residenza all'estero,per due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, ma soltanto per due anni "accademici", quindi non è integrato il requisito della residenza all'estero e, pertanto, è precluso l'accesso al regime.
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