News Pubblicata il 16/11/2020

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Corrispettivi: un nuovo provvedimento sulla lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini in partenza dal prossimo 1 gennaio 2021 ha subito varie modifiche per la pandemia. Vediamo l'ultima novità su codice lotteria e codice fiscale.



Con Provvedimento Prot. n. 0351449 dell'11 novembre l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al Provvedimento  Prot. n 739122 del 31 ottobre 2019 già modificato da due precedenti (ultimo dei quali datato 30 giugno 2020) e in particolare si stabilisce che anche gli scontrini riguardanti i dati da trasmettere al sistema Tessera Sanitaria ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata possono concorrere alla lotteria, purché il cliente consumatore finale chieda all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

Il Provvedimento attuale sostituisce il punto 1. 2 del provvedimento del 31 ottobre 2019 e il capoverso:

"Fino al 30 giugno 2020, i Registratori Telematici (RT), utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS), non possono trasmettere i dati necessari all’attuazione della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge n. 232 del 2016".

viene integralmente sostituito con:

“I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata.”

La novità permette a coloro che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale

Per garantire il rispetto della tutela dei dati personali è previsto che i registratori telematici al momento della registrazione dei dati dell’operazione possono memorizzare:

Attenzione va prestata al fatto che dal prossimo 1 dicembre sarà possibile sul sito del portale lotteria richiedere il codice lotteria in tre semplici mosse

Fonte: Fisco e Tasse



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