L'agenzia delle entrate, con la risposta 520/2020 si esprime sulla potenziale detrazione del 90% di talune spese, accessorie al rifacimento della facciata.
Dovendo procedere con il rifacimento dell'intera facciata esterna di un edificio, nonché dovendo effettuare lavori su di essa che comportano anche il miglioramento della resa energetica mediante installazione di un cappotto, il contribuente, molto semplicemente chiede se le spese accessorie necessarie e propedeutiche ai lavori possano essere ugualmente detraibili.
Le spese connesse e la conclusione del contribuente
Oltre all’intervento direttamente connesso alla facciata, il contribuente chiede se siano detraibili i lavori connessi all’intervento principale, quali:
Il contribuente, ovviamente ritiene detraibili al 90% secondo il bonus facciate, tutte queste spese aggiuntive, in quanto diversamente non si potrebbe raggiungere un risultato ottimale dal punto di vista della miglior resa energetica del cappotto esterno.
La risposta dell’agenzia delle entrate
L’agenzia delle entrate, evidenziando l’obiettivo principale per il quale con la L. 160/2019 è stato istituito il “bonus facciate”, nonchè richiamando la Circ. 2/E/2020 esplicativa del bonus, afferma che gli interventi devono essere finalizzati al "recupero o restauro della facciata esterna" e devono essere realizzati esclusivamente sulle "strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi".
Richiamando, poi brevemente i tratti della normativa connessa al bonus facciate, si sofferma all’'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico. L’agenzia rammenta che in questo caso gli interventi devono
In aggiunta l’ufficio ricorda che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". Per esemplificare si tratta di:
La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno nonché per la sostituzione di vetrate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache").
Per giungere al caso concreto, il fisco con riferimento all'intervento di isolamento "a cappotto" oggetto dell'istanza proposta, ammette al bonus facciate tutte le spese accessorie elencate, definendole “opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso”
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