News Pubblicata il 03/12/2020

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Secondo acconto imposte 2020: rinvio per tutti al 10 dicembre

di Redazione Fisco e Tasse

Il punto dopo l'approvazione del Ristori Quater: chi può fruire della proroga al 30 aprile 2021 per il versamento degli acconti di novembre, e chi deve versare il 10 dicembre



Proroga al 10 dicembre del versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap, per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. Lo ha stabilito il Decreto Ristori quater (DL del 30.11.2020 n.157) recentemente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, l'art. 1 ai commi 3 e 4, prevede l'estensione della proroga al 30 aprile 2021:

Con la conversione in legge del Decreto Ristori (A.C. 2828), in attesa di pubblicazione in GU, i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

Non si fa luogo al rimborso diquanto già versato.

Soggetti che possono fruire della proroga al 30.04.2021

prevista dal "Decreto Ristori quater" 

 Soggetti interessati dalla proroga
 Imposte
Nuova scadenza

Soggetti esercenti le attività 
di cui alle Tabelle 1 e 2 DL Ristori bis

a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi

domicilio fiscale o sede operativa
 Zona Rossa

(Provincia di Bolzano, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana,Valle d'Aosta, Abruzzo)

Seconda o unica rata di acconto
IRPEF / IRES / IRAP 2020
30.04.2021
Soggetti esercenti attività di gestione di ristoranti

a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
domicilio fiscale o sede operativa
 Zona arancione

(Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria)
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione

con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019
e con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
in Italia 

In conclusione, potranno versare il secondo acconto delle imposte 2020 entro il 30 aprile 2021:

Vediamo anche le proroghe previste dai provvedimenti precedenti, dapprima dal "Decreto Agosto" e dal "Decreto Ristori bis", che in ogni caso restano confermate.

Proroga al 30 aprile 2021 prevista dal "Decreto Ristori bis" 
L'art. 6 del DL Ristori bis ha differito al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i contribuenti solari, è il 2020), per tutti i soggetti ISA dei settori economici individuati nell'Allegato 1 e Allegato 2 del decreto “Ristori-bis” (DL n. 149/2020), con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti in “zona arancione”, indipendentemente dal calo del fatturato o dei corrispettivi.

Pertanto, i soggetti interessati dalla proroga sono:

 Soggetti interessati dalla proroga
Zona

(clicca qui per vedere la suddivisione attuale delle regioni)

 Imposte
Nuova scadenza

Soggetti ISA esercenti attività 
di cui alle Tabelle 1 e 2
DL Ristori bis

domicilio fiscale o sede operativa
 Zona rossa
Seconda o unica rata di acconto
IRPEF / IRES / IRAP 2020
30.04.2021
Soggetti esercenti attività di gestione di ristoranti
domicilio fiscale o sede operativa
 Zona arancione
La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
e non viene rimborsato quanto già versato

Proroga al 30 aprile 2021 prevista dal "Decreto Agosto" 
Stesso differimento al 30 aprile 2021 era già stato riconosciuto dall'art. 98 del decreto di Agosto (e confermato dal Decreto Ristori quater), ma solo ai contribuenti con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, vedi l'articolo Forfettari e contribuenti Isa: slitta l’acconto di novembre se c’è il calo del fatturato.

In questo caso la proroga riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice attualmente 5.164.569 euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale disposizione si applica anche in relazione a coloro che:

Soggetti interessati dalla proroga
 Imposte
Nuova scadenza

Tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Seconda o unica rata di acconto
IRPEF / IRES / IRAP 2020
30.04.2021
La proroga si applica a condizione che ci sia stato un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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Fonte: Fisco e Tasse



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