Il Principio contabile nazionale OIC 21 è dedicato alle Partecipazioni. Molte sono le criticità che il documento affronta sull’argomento, complesso nelle sue sfaccettature; ma la prima questione che colui che redige il bilancio d’esercizio dovrà affrontare, consiste nella classificazione della partecipazione acquisita: questa potrà essere iscritta nell’Attivo dello Stato patrimoniale in B.III.1 tra le Immobilizzazioni finanziarie – partecipazioni, oppure in C.III tra le Attività finanziarie che costituiscono Attivo circolante. La divergente classificazione determinerà poi il diverso successivo trattamento a cui la partecipazione sarà soggetta, in base alle disposizioni analitiche del Principio contabile OIC 21.
Lo stesso Principio contabile OIC 21, al paragrafo 10, ci fornisce le indicazioni necessarie per effettuare una analisi corretta: questo ci dice che “la classificazione nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione”, ma anche che “le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell’attivo circolante”.
In effetti, leggendo il paragrafo, qualcuno potrebbe pensare che debba essere considerato un doppio livello di analisi per la corretta valutazione della partecipazione: la sua destinazione e l’eventuale permanenza durevole in bilancio.
Con destinazione della partecipazione qualcuno potrebbe intendere il fatto che questa sia acquisita per il fine di essere ceduta o per essere detenuta; con permanenza durevole il fatto che la stessa sia destinata a restare in bilancio per un arco temporale di medio o lungo termine, in ogni caso per un tempo diverso dal breve termine.
Un recente quesito sottoposto alla Fondazione OIC, e pubblicato il 4 novembre 2020 sul loro sito, affronta questo argomento: viene proposta una domanda che nella sua semplicità non è affatto banale: si chiede se una partecipazione, acquisita per essere ceduta, ma destinata dall’origine a restare in bilancio per un periodo di tempo medio o lungo, debba essere classificata tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante.
La risposta della Fondazione OIC, potrebbe sembrare scontata ma non lo è affatto, in quanto precisa che “la mera prospettiva di vendita non è condizione sufficiente a determinare la classificazione nell’attivo circolante” e che “detta partecipazione sarà classificata nell’attivo immobilizzato se l’impresa prevede di vendere tale partecipazione dopo un periodo prolungato di tempo dalla sua iscrizione in bilancio”.
Da questa risposta comprendiamo inequivocabilmente come non sia tanto l’eventuale destinazione alla vendita a rilevare per l’inquadramento, quanto piuttosto la destinazione temporale alla permanenza durevole in bilancio che ne determina la classificazione.
In data 3 dicembre 2020, la Fondazione OIC, sul suo sito, pubblica la risposta definitiva al quesito sul Principio contabile OIC 21. In questa sede si sottolinea, con maggiore precisione, come le considerazioni sopra esposte siano valevoli a prescindere dal fatto che la partecipazione sia di controllo o meno (questione non rilevante ai fini della sua classificazione in bilancio), e specialmente si precisa l'arco temporale di riferimento per individuare il requisito della permanenza durevole. In risposta al quesito si puntualizza infatti che "per prolungato periodo di tempo deve considerarsi un arco temporale non inferiore a 12 mesi".
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