Dal 10 maggio 2021 nessuna regione è rossa.
Con Ordinanza n 21A02831 pubblicata in GU n 109 dell'8 maggio 2021 il Ministro Speranza dispone il passaggio della Valle D'Aosta in zona arancione.
Ricordiamo che gli ultimi provvedimenti per la zona rossa erano stati:
Dal 26 aprile è possibile spostarsi tra le regioni in zona rossa con una delle certificazioni verdi previste dal decreto.
Si legga in proposito Spostamenti tra regioni arancioni e rosse dal 26 aprile: servono le certificazioni verdi
Dal 26 aprile gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome in zona arancione o rossa sono consentiti oltre che:
Vediamo alcune delle risposte nella sezione FAQ del sito del Governo aggiornate al 30 aprile 2021
Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma?
A chi si trova in zona rossa sono consentiti i seguenti spostamenti:
- senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- dalle ore 5.00 alle 22.00, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida
È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Leggi anche Autocertificazione, certificazione verde, quale serve per gli spostamenti?
Cosa si intende per residenza, domicilio, abitazione
- Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione.
Nella mia zona è consentito andare a trovare parenti o amici? Si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco” o si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?
A chi si trova in zona rossa non è consentito spostarsi per andare a far visita ad amici o parenti.
È possibile andare nelle cosiddette “seconde case”? Se sì, ci sono dei limiti?
Dalla zona rossa è sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, su tutto il territorio nazionale, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2).
Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungere la seconda casa, su tutto il territorio nazionale, spostandosi dentro e verso una qualsiasi zona, se si è in possesso di una certificazione verde COVID-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.
Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?
In questa zona è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno, all’esterno e nelle adiacenze dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.). La consegna a domicilio è consentita senza restrizioni, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza restrizioni ma nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di settore, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati
A quali regole devono attenersi i commercianti che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?
Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri e parchi commerciali nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Le predette attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.
Cosa è previsto nella mia zona per le attività scolastiche e gli asili nido? In questa zona, dal 7 al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza lo svolgimento:
- dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti);
- dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia (materna);
- dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari);
- dell’attività scolastica e didattica del primo anno della scuola secondaria di primo grado (prima media).
Nello stesso periodo, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (seconda e terza media) e della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?
Negli scenari a elevata gravità (cd. zone rosse) sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Pertanto è possibile svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, all’aperto ed in forma individuale e singolarmente. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Lo svolgimento dell’attività sportiva potrà avvenire all’interno del territorio comunale, in forma individuale e all'aperto, rispettando il distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona. In merito alla pratica di attività sportive che comportino uno spostamento, come corsa o ciclismo, in zona rossa è possibile varcare i confini comunali solo nel corso dello svolgimento della stessa (come ad esempio durante una sessione di allenamento, anche a livello amatoriale), a condizione che la conclusione dell’attività coincida con il luogo di partenza. In ogni caso non è consentito entrare in altro comune per poi iniziare la pratica sportiva.
Riguardo specifiche attività sportive aeree, per esempio il Volo da Diporto o Sportivo (VDS), è consentito lo svolgimento esclusivamente con decollo e atterraggio dall’avio superficie o dal campo volo situati all’interno dei confini del proprio Comune. Nel caso in cui il campo volo o l'aviosuperficie siano destinati esclusivamente al VDS, si applicherà la sospensione delle attività prevista dalla norma.
È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati? Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per la semplice attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o per le persone non completamente autosufficienti.
I corsi in piscina sono sospesi?
Sì, le attività nelle piscine, inclusi i corsi, sono sospese.
Si può uscire per fare una passeggiata?
Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.
È consentito fare attività motoria?
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.
È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?
Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Posso utilizzare la bicicletta?
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.
Il testo del nuovo Decreto Covid, Decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, pubblicato in G.U. n. 96 del 22.04.2021, introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, con tutte le date delle riaperture delle attività economiche e le nuove regole su spostamenti. Si legga Calendario delle riaperture dal 26 aprile a luglio: il testo del Decreto pubblicato G.U.
NOTA BENE
Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.