Con Risposta a interpello n 531 del 5 novembre 2020 l'agenzia delle entrate specifica che in assenza di elementi di frode, al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento, per correggere errori della operazione originaria, non può essere precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA che gli viene addebitata.
L'agenzia giunge a questo chiarimento specificando che valgono le regole e i riferimenti di giurisprudenza già indicati nel documento di prassi n 267 del 2020 con il quale aveva chiarito che occorre salvaguardare la neutralità dell'IVA (applicando l’art 19 comma 1 del decreto IVA in combinato con l’art 26 comma 1)
Da ciò consegue che il contribuente che abbia ricevuto oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto una nota di variazione in aumento non può vedersi precluso il diritto alla detrazione anche alla luce di quanto previsto dalla sentenza della Cassazione n 10103
L’agenzia afferma che “Il dies a quo per l'esercizio del predetto diritto deve individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente, e può essere esercitato – alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria - al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972)”
L’istante dichiarava:
Egli specifica inoltre che la società in questione si è avvalsa del ravvedimento operoso nel 2020 per regolarizzare le cessioni rilevanti ai fini IVA, emettendo note di variazione in aumento di IVA (ex art 26 comma 1 DPR 633/72) nei suoi confronti addebitando in via di rivalsa l’imposta che non era stata addebitata sulle cessioni per l’ammontare eccedente la soglia indicata nella lettera d’intento trasmessa.
L'istante chiedeva se tale maggiore imposta alla luce di quanto chiarito nella Circolare n 267/E del 2020 potesse portare in detrazione l’IVA addebitatagli con le note di variazione sebbene le operazioni si riferiscano al 2017.
L’agenzia per i motivi suddetti concorda con la soluzione interpretativa dell’istante che da un punto procedurale inoltre suggerisce di: