Con Circolare n 28 del 29 ottobre l'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni punti in merito alla disciplina del Patent Box (introdotto con l'art. 1 commi da 37 a 45 della Legge n 190/2014) , in particolare specifica le caratteristiche del nuovo Regime di autoliquidazione OD.
Il Patent Box prevede una parziale tassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali, a patto che tali beni siano espressione della attività di ricerca e sviluppo svolte dal soggetto contribuente.
Prima del Decreto Crescita in tutte le ipotesi di utilizzo diretto del bene, la disciplina del Patent Box prevedeva che la fruizione del beneficio fosse subordinata alla preventiva sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle Entrate. Si parla in questo caso di ruling obbligatorio, ossia per avere l'agevolazione occorre un accordo preventivo.
Nei casi diversi dall'utilizzo diretto dei beni prevede già forme di autoliquidazione con fruizione diretta del beneficio in una unica soluzione in dichiarazione e senza vantaggi per le sanzioni in caso di successiva rettifica dei valori.
Con il nuovo regime di autoliqidazione OD introdotto dal Decreto Crescita, si consente al contribuente, in ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale e previa predisposizione di idonea documentazione, di autoliquidare l'agevolazione in dichiarazione, si parla di ruling facoltativo.
Il contribuente dovrà predisporre dei documenti che qualora in regola daranno diritto all'effetto premiale nella eventualità di una successiva rettifica del contributo in sede di controllo. La fruizione del beneficio è frazionata in tre anni.
Predisporre la documentazione è un requisito per poter autoliquidare, a prescindere che la stessa poi risulti idonea oppure no in sede di controllo.
Se idone darà diritto al regime premiale.
Nel caso delle altre ipotesi di utilizzo dei beni, l'aver predisposto la documentazione, significa poter godere di una esenzione dalle sanzioni qualora la stessa risultasse inidone.
Ricapitolando:
Disciplina predente al Decreto Crescita
Disciplina introdotta dal Decreto Crescita
La Circolare in oggetto chiarisce l'esimente sanzionatoria per esercizi precedenti al Decreto Crescita ossia specifica che i contribuenti che abbiano in esercizi precedenti alla entrata in vigore del Decreto Crescita autoliquidato il beneficio in dichiarazione per esercizi antecedenti, essi possano predisporre la documentazione richiesta in relazione agli esercizi pregressi comunicandone il possesso tramite PEC o raccomandata A/R all'ufficio competente prima della formale conoscenza dell'avvio dei copntrolli sul patent box.
Se il contribuente avrà goduto della agevolazione in una unica soluzione potrà in caso di rettifica dei valori godere del beneficio premiale.
Ricordiamo le linee principale del Patent box. Esso è un regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall’utilizzo di:
Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa.
È valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
Con il Decreto Crescita (articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34) sono state introdotte misure per la semplificazione delle procedure di fruizione del patent box e in particolare i beneficiari, in alternativa alla procedura preventiva per un accordo in contradditorio con l’Agenzia delle entrate, possono scegliere di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile rimandando il relativo confronto con l’amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo.
Condizione necessaria per l’esercizio di tale facoltà è che i soggetti che esercitano l’opzione riportino le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione e ne diano comunicazione del possesso nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.
Le agevolazioni consiste nella possibilità di poter escludere dalla base imponibile:
Per l’effettiva quantificazione del beneficio è necessario determinare la quota di reddito derivante dall’utilizzo dell’immobilizzazione immateriale:
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