Il 2 novembre 2020 è l'ultimo giorno utile per gli autotrasportatori per la presentazione della dichiarazione per fruire dei benefici sui consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Lo ha precisato l'Agenzia delle Dogane con la consueta nota del 25.09.2020 n. 331642.
Modalità di presentazione della dichiarazione
Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2018) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al 3° trimestre 2020.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per il quale si rinvia al paragrafo V), il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea (qui in allegato in formato .xls e in formato .odt) e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
In caso di presentazione della dichiarazione cartacea:
Importo rimborsabile
La misura del beneficio riconoscibile è pari a:
214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2020, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del Decreto Legislativo n. 504/95 e del Punto 4-bis dell’allegata Tabella A.
Ricordiamo che l’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inciso sul criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto.
Soggetti che ne hanno diritto
L’agevolazione in questione spetta per:
Modalità di fruizione del credito d'imposta
La fruizione del beneficio può avvenire:
Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre (2° trimestre 2020)
Si ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
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