Anche per il 2023, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2023 al Sistema TS, rimane semestrale:
Segnaliamo che con una modifica apportata dall'art. 12 del Dlgs in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, di attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) al fine di recepire le istanze delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli operatori e degli intermediari, è stato disposto che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 1° gennaio 2024 dovranno provvedere alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Viene di fatto eliminato l'obbligo di invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Con il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2022, viene così definito il nuovo calendario di invio.
SPESE SANITARIE | TERMINE DI TRASMISSIONE |
Spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022 | entro 30 settembre 2022 |
Spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022 | entro 31 gennaio 2023 |
Spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023 | entro il 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato) |
Spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023 | entro 31 gennaio 2024 |
Spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 (modifica apportata dal Dlgs in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari) | Trasmissione dei dati con cadenza semestrale, (in precedenza era stabilito l'invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale) |
Per i veterinari la scadenza annuale degli invii è il 16 marzo 2024.
Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati sono riportate nell'Allegato A del Decreto del 19 ottobre 2020.
Ricordiamo che con il Decreto 16 luglio 2021 il MEF ha individuato ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati inerenti spese sanitarie e spese veterinarie, a partire dal 2021. Si tratta in particolare dei soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il DM 9 agosto 2019, per lo svolgimento delle attività professionali previste dai profili delle professioni sanitarie di:
A partire dalle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per le prestazioni effettuate nel 2023, anche gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici dovranno provvedere all'invio dei dati al Sistema TS (obbligo ufficializzato con il recente decreto del MEF del 22.05.2023 pubblicato in G.U. 03.06.2023, n. 128). In merito ricordiamo che con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2023 sono state definite le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comunicate al Sistema TS, a decorrere dall’anno d’imposta 2023, dagli infermieri pediatrici iscritti nell’apposito Albo.
L'obbligo di trasmissione dei dati per questi soggetti, riguarda le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2023, e dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2024.
A partire dalle spese sostenute dal 2024, l'invio dovrà essere effettuato secondo i termini ordinari, con cadenza mensile entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale,
Oltre a quelli appena inseriti dal Decreto 16 luglio 2021, riepiloghiamo l'elenco dei soggetti tenuti all'obbligo di invio.
I soggetti obbligati all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta precedente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3 c. 3 del D.Lgs. 175/2014, sono:
A decorrere dal 1° gennaio 2016 (Decreto del MEF del 1° settembre 2016), sono obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche:
Il Dm 22 marzo 2019 ha esteso l’obbligo anche alle strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare (ad esempio, centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale). Sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2019 (così come previsto dal Decreto del 22 novembre 2019), è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione introducendo anche:
In data 09.12.2022 è stato pubblicato in GU n. 287 il Decreto MEF del 28 novembre 2022 dove si prevede che gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico, in particolare iscritti all'anagrafe tributaria con codice attività Ateco 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia", primario o secondario, sono tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dal 1° gennaio 2022 e, limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2023, per approfondire leggi anche "Invio dati Sistema TS: novità per gli ottici".
Ricordiamo che, con Provvedimento del 15.02.2023 n. 43425, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 22 febbraio 2023 il termine ultimo per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2022, anche per gli ottici.
Appare utile segnalare che il nuovo Decreto Milleproroghe 2023, ha previsto la proroga al 2024 dell'esonero dall'obbligo di emissione di fattura elettronica da parte dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Ricordiamo che è sempre possibile, per il contribuente, comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo dei dati delle spese mediche sostenute per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Relativamente alla dichiarazione precompilata 2024 l'opposizione, da parte dei contribuenti, all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie e relativi rimborsi del 2023 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata 2024, può essere effettuata seguendo 2 modalità:
In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.
Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.
Nel caso di scontrino parlante, l'opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.
E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.
GBsoftware ha realizzato il "Software per l'invio dei dati sanitari" che consente di effettuare l'invio telematico al SISTEMA TS dei dati relativi alle Spese Sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta precedente, da parte dei soggetti obbligati (medici, infermieri, psicologi ecc.).
Scegli la configurazione che fa al caso tuo e ti ricordiamo che tutti i Software GB sono integrabili tra di loro.