News Pubblicata il 29/10/2020

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Decreto Ristori in Gazzetta: le misure per lavoro e famiglia

Ecco le misure per il lavoro nel Decreto Ristori: cassa integrazione e stop licenziamenti, esoneri contributivi, indennità di sostegno al reddito, ampliamento congedi COVID, REM



Nel Decreto Ristori pubblicato in Gazzetta il 28.10.20 n. 137 e in vigore da oggi il Titolo 2 è dedicato alle misure sul lavoro:

Art. 11. (Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica) 

Art. 12. (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione) 

Art. 13. (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive) 

Art. 14. (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza) 

Art. 15. (Nuova indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) 

Art. 16. (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura) Art. 17. (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

Presente inoltre al Titolo 3 in materia di salute e sicurezza una misura che amplia il congedo parentale presente già nel decreto Agosto:   Art. 22. Scuole e misure per la famiglia .

Come si vede sono state inserite le  due misure già annunciate dal Governo prima del DPCM come imminenti e attese con la nuova legge di bilancio: 

Inoltre sono previsti altri provvedimenti come l'esonero dal versamento dei contributi e il rinnovo delle ultime indennità di sostegno a reddito per i lavoratori stagionali, a termine o intermittenti introdotte dal decreto Rilancio e Decreto Agosto

 Vediamo di seguito qualche dettaglio sulle misure principali :

1. Proroga della cassa integrazione per 6 settimane  ulteriori (Cassa integrazione ordinaria,  cassa integrazione in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19)  da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche. 

Come per le ultime settimane concesse dal Decreto agosto ,restano in vigore le aliquote contributive addizionali a carico dei datori di lavoro  differenziata sulla base della riduzione di fatturato, pari a:

Per lo stesso periodo, per le aziende che utilizzano gli ammortizzatori sociali si proroga il blocco dei licenziamenti economici collettivi e individuali .

2. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021. L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%. 

3. Esonero contributivo INPS a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per la mensilità relativa a novembre 2020 

4. Esonero dai contributi INPS e INAIL per il mese di novembre 2020 con versamento, anche rateale,  a partire dal 16 marzo 2021  per i settori oggetto delle nuove restrizioni del DPCM 24 ottobre (Vedi la tabella di settori definiti dai codici ATECO nell'articolo"Ecco le attività che riceveranno i contributi..") 

5. Indennità di sostegno al reddito per autonomi e lavoratori a termine dei settori piu colpiti. In particolare :

6. Reddito di emergenza : Ulteriori 2  mensilità del REM a  tutti coloro che ne avevano già diritto sulla base del Decreto Agosto; per novembre e dicembre 2020.

7. Congedi COVID  per quarantena ampliati ai figli fino a 16 anni invece che 14, nei casi disposti dalle autorità sanitarie e nei casi di sospensione dell'attività didattica,  ma in questo caso senza indennità retributiva INPS, alternativi al diritto allo smart working , ove possibile.


Fonte: Gazzetta Ufficiale



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