Nel Messaggio INPS 3920 del 26.10.2020 l'istituto chiarisce le modalita di richiesta di esonero contributivo previsto dall'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.
La norma ha infatti previsto la possibilità dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020,di ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva. Sono ammesse anche le imprese in procedura concorsuale.
Per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie di CIGS è previsto infatti limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa e dal versamento del contributo (articolo 2, comma 31 legge 92/2012) c.d. ticket di licenziamento.
Gli esoneri sono riconoscibili negli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa, di 16 milioni di euro per ciascun anno.
Con la circolare n. 19 dell’11 dicembre 2018 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni sulla presentazione delle istanze e alla quantificazione del costo.
E' previsto che le aziende che intendano richiedere i predetti esoneri devono fornire già in sede di accordo,
a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salarialedistinta in relazione ad ogni anno
b) la misura complessiva del ticket di licenziamento), da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale
Le aziende interessate, inoltre, per accedere agli sgravi dovranno presentare specifica istanza di accesso all’Istituto
Istruzioni operative per la richiesta di liquidazione delle quote di TFR
Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori fallimentari o i commissari straordinari dovranno presentare istanza di liquidazione utilizzando il servizio “TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria, pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione del responsabile procedura concorsuale Fondi Garanzia”, disponibile sul portale dell’Istituto (www.inps.it), scegliendo la prestazione “TFR su CIGS” e indicando il decreto di autorizzazione . É possibile effettuare un’unica richiesta di pagamento per tutti i lavoratori dell’azienda. La richiesta può essere anche presentata tramite file in formato “xml” da trasmettere a mezzo di protocollo File Transfer Protocol (FTP). Le istruzioni per la compilazione e l’invio del file sono allegate al messaggio (Allegato n. 1).
La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla scadenza del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria. L’importo richiesto in pagamento non potrà superare l’importo autorizzato a titolo di TFR, per il 2019 e per il 2020
Esonero dal pagamento del c.d. ticket di licenziamento -
A scioglimento della riserva formulata con la circolare n. 40/2020, l'Istituto precisa che i curatori fallimentari o i commissari straordinari delle aziende ammesse al suddetto beneficio dovranno inoltrare all’Istituto apposita istanza di autorizzazione all’esonero contributivo, come segue :
Le matricole aziendali ammesse al suddetto beneficio mediante il decreto ministeriale di autorizzazione all’integrazione salariale saranno contraddistinte con il CA “0Q”,
La cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori ammessi all’integrazione salariale, e alla quale si applichi l’esonero dovrà essere esposta nel flusso Uniemens afferente la matricola attivata a seguito della procedura concorsuale con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “1Z”, avente il significato di “Interruzione del rapporto di lavoro di beneficiario di integrazione salariale ex art. 44 del D.L. n. 109/2018 non soggetta al c.d. ticket di licenziamento”.
Istruzioni operative per l'istanza
i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione “DiResCo”) - una domanda di ammissione all’esonero. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali verifica se i lavoratori per i quali l’esonero contributivo è richiesto rientrino tra quelli beneficiari delle integrazioni salariali e se l’importo chiesto è congruo.
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