Con l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di decreto legislativo A.G. 175 che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sono state introdotte novità in materia di albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure.
In particolare, si prevede che possano ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei seguenti requisiti (art. 358, comma 1 del D.lgs. n. 14 del 2019):
dimostrino di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, e per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi è di 40 ore (numero ridotto da 200 a 40 dal Dlgs correttivo).
Per gli esperti aziendali che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dimostrando capacità imprenditoriali e senza subire una liquidazione giudiziale, le ore di formazione rimangono 200.
Primo popolamento dell'Albo
Nella fase di primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione:
Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.
Al fine di contemperare l’esigenza della rotazione degli incarichi, il Dlgs correttivo stabilisce che l’autorità giudiziaria, nell’assegnazione degli incarichi, tenga conto del numero di procedure complessive aperte in ciascun ufficio nell’anno precedente.
Sospensione e cancellazione dall'Albo
Infine, con la modifica apportata al comma 1, lettera b), dell’articolo 357 si precisa che la sospensione o la cancellazione dall’albo, che, al pari delle altre modalità di funzionamento, saranno disciplinate da un decreto del Ministro della giustizia, possono essere volontarie ovvero disposte dal Ministro della giustizia e in quest’ultimo caso, la sospensione o la cancellazione possono essere disposte anche per il mancato versamento del contributo da versare per l'iscrizione all’albo e per il suo mantenimento.
Le novità sull’Albo entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, mentre le altre scatteranno invece il 1° settembre 2021, insieme con l’intera disciplina del Codice.
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