Con Nota n 10980 del 22 ottobre 2020 il Ministero del lavoro risponde ad un quesito riguardante le associazioni non riconosciute e prive di personalità giuridica, costituite con atto pubblico con cui in particolare si domandava:
Nella risposta in oggetto viene precisato che per le modifiche allo statuto si può provvedere anche senza il ricorso al notaio anche se appunto gli enti in quesitoni si erano costituiti per atto pubblico.
La nota affronta i due aspetti del quesito fornendo da un lato i chiarimenti sulle modalità e le maggioranze assembleari per la delibera di modifica e dall’altro chiarendo aspetti in merito alla forma dell'atto ossia se richiesta come atto pubblico o scrittura privata.
La nota chiarisce che per le:
l’articolo 101, comma 2, del Dlgs 117/2017 o Codice del Terzo Settore consente, qualora le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del codice o alla introduzione di clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il codice richieda la previsione di una espressa deroga, di assumerle “con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria” se effettuate entro il termine del 31 ottobre.
Se invece si vada oltre tale data allora sarà necessario il quorum previsto per le modifiche statutarie.
I quorum costitutivi e deliberativi previsti per le assemblee ordinarie sono di norma minori e per le stesse sono previste formalità più snelle e tempi più veloci per le convocazioni della assemblea.
Tali modalità più snelle potranno essere utilizzate se lo statuto o il regolamento effettivamente le prevedono per l'assemblea ordinaria.
Se invece non vi è differenza tra i due tipi di assemblea, andranno applicate le modalità previste, pena l’invalidità delle sedute.
Per quanto concerne invece la questione della forma dell'atto, la nota ricorda che l’art 14 del codice civile prevede che le associazioni riconosciute e le fondazioni siano costituite per atto pubblico, mentre nulla è previsto, oltre a quanto eventualmente stabilito dagli accordi tra gli associati, per le associazioni non riconosciute.
Pertanto, in assenza di specifica normativa, per un ente associativo, trovano applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti ricavati dal combinato disposto degli artt. 1325 e 1350 del codice civile.
L’atto pubblico sarà necessario solo se previsto a seguito degli accordi tra gli associati (ex art 36 c.c.) oppure se espressamente previsto dalla legge e questo vale:
Un esempio in cui è espressamente previsto è il caso delle associazioni non riconosciute che vogliano assumere la veste di impresa sociale, in base all’articolo 5, comma 1, del Dlgs 112/2017 debbono ricorrere all’atto pubblico (caso in cui è appunto espressamente previsto).
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