News Pubblicata il 26/10/2020

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Modello 770 2020: gli utili delle SRL trasparenti

di Dott. Salvo Carollo

Anche le SRL a ristretta base sociale che optano per l’opzione per la tassazione per trasparenza, ex articolo 116 TUIR, dovranno compilare il modello 770.



In base all’articolo 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, le Società a responsabilità limitata a ristretta base sociale (composta solo da persone fisiche in numero non superiore a 10) i cui ricavi non superano i limiti previsti per l’applicazione degli ISA, esercitando apposita opzione (facoltativa), possono imputare il reddito per “trasparenza”: questo vuol dire che gli utili fiscali non verranno tassati in capo alla società, ma direttamente in capo ai soci, per una quota proporzionale all’entità percentuale della loro partecipazione.

La società resta obbligata alla redazione del bilancio d’esercizio, sul quale saranno esposti gli eventuali utili in base alle risultanze conseguenti dall’applicazione della normativa civile. L’effettiva distribuzione degli utili da bilancioeffettuata attraverso la corresponsione del dividendo, dovrà essere deliberata dall’Assemblea anche in questo caso.

Va ricordato che, essendo il reddito imputato direttamente ai soci, la distribuzione del dividendo avverrà senza applicazione di ritenuta. E, cosa più importante, il dividendo distribuito da indicare sul modello 770 sarà quello civile effettivamente corrisposto nell’anno di riferimento.

La compilazione del modello 770, in una situazione di questo tipo, non presenta particolari difficoltà tecniche. Piuttosto bisogna rilevare che sull’argomento le istruzioni sono piuttosto lacunose, lasciando spazio a dubbi e perplessità.

Non si può fare a meno di notare, invece, quanto sia inutile la compilazione di un modello fiscale per comunicare la distribuzione effettiva di utili civili non soggetti a ritenuta e che non rilevano ai fini reddituali, essendo tassati per trasparenza. Sicuramente la previsione di una causa di esclusione, per i dividendi delle SRL trasparenti, sarebbe auspicabile.

Ciò mette in risalto le ombre di un adempimento, la dichiarazione del sostituto, che diventa ogni anno più anacronistico, alla luce della quantità di informazioni già in possesso dall’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui questo viene trasmesso.

Passando alla compilazione concreta del modello 770, in questo caso saranno da redigere i quadri SI e SK (il quadro ST non andrà compilato perché non sono applicate ritenute).

Per quanto riguarda il quadro SI, al rigo SI3 andrà indicato l’utile effettivamente distribuito ai soci nel 2019 (a prescindere dal reddito a questi imputato per trasparenza); al rigo SI14 andrà riportato lo stesso importo, perché non soggetto a ritenuta, qualificandolo con il codice 1 (utili o redditi equiparati).

Passando al quadro SK, al rigo SK2 andrà indicato il tipo di comunicazione e nello specifico il codice A (in quanto, in base alle istruzioni del modello, “la comunicazione è effettuata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili o per gli altri proventi equiparati dalla stessa corrisposti”), dopo di che andranno compilati i seguenti campi del il rigo SK5, uno per ogni socio:

- campo 24: oggetto della comunicazione, codice 1 in quanto pagamento di dividendi;

- campo 25: tipologia della partecipazione, codice 4 in quanto quote di società non azionarie;

- campo 28: in base alle istruzioni deve essere indicato il numero totale delle quote possedute dal socio per cui si sta compilando il rigo (per cui l’ammontare del capitale sociale di proprietà del socio deve essere diviso per il valore nominale delle quote della società);

- campo 30: deve essere indicato l’ammontare del dividendo unitario, senza arrotondamenti (l’utile effettivamente distribuito sarà diviso per il numero delle quote della società, valore a sua volta ricavabile dal rapporto tra capitale sociale e valore nominale della quota);

- campo 47: le istruzioni del modello 770 ci dicono che qui “devono essere indicati gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 e 116 del TUIR”, dove l’utilizzo dell’espressione “formatesi” lascia spazio a non poche ambiguità, nella pratica su questo campo si ritiene che vada indicato l’importo effettivamente percepito dal socio nel periodo di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate



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