In una precedente news, dal titolo "Superbonus 110: il problema della conversione in legge del Decreto Agosto" trattando delle novità introdotte all’art. 119 dalla L. 126/2020 del 13 ottobre, avevamo evidenziato la presenza di due commi 1bis nell’art. 119 stesso.
Con una rettifica giunta il 22 ottobre, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 262, viene riordinato il dettato normativo del 110%.
In origine la L. 126/2020 riportava quanto segue.
All’art. 51, veniva introdotto nell’art. 119, dopo il comma 1 il comma 1bis:
«Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».
Contemporaneamente con l’art. 57bis veniva introdotto un ulteriore comma 1bis il quale recita: «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».
Grazie alle rettifiche apportate e pubblicate in data 22 ottobre, oggi, l’art. 119, DL 34/2020 ha la seguente forma, ferme rimanendo le misure già consolidate.
In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione.
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