Il 6 novembre 2020 entra in vigore il decreto 24 agosto 2020, n. 132, pubblicato nella GU Serie Generale n.262 del 22 ottobre 2020 che regola le ipotesi di rifiuto di una fattura elettronica destinata ad una pubblica amministrazione.
Il decreto ridefinisce le modalità tecniche di rifiuto del file xml della fattura elettronica, obbligando le pubbliche amministrazioni destinatarie ad esprimere il rifiuto con motivazione; al di fuori delle ipotesi previste, la PA è tenuta ad avvalersi delle ordinarie procedure di variazione disciplinate dall’articolo 26, D.P.R. 633/1972.
Le possibili ipotesi di rifiuto
Il citato decreto 24 agosto 2020, n. 132 modifica il DM 55/2013, inserendo l’articolo 2-bis. Tale nuovo articolo consente alle PA di rifiutare una fattura ricevuta dal cedente esclusivamente nei seguenti casi:
L’articolo 2-bis, comma 2, dispone che le pubbliche amministrazioni non possano rifiutare una fattura elettronica qualora gli elementi informativi possano essere corretti mediante le procedure di variazione, di cui all’articolo 26 del D.P.R. 633/1972; in altri termini, la fattura non può essere rifiutata dalla PA quando trattasi, ad esempio, di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni, correggibili tramite emissione di una nota di variazione.
Si segnala infine che il soggetto destinatario (pubblica amministrazione), nel caso in cui notifichi al trasmittente (cedente/prestatore) il rifiuto della fattura elettronica, ha l’obbligo di indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, ossia esplicitando una delle ipotesi citate in precedenza.