News Pubblicata il 23/10/2020

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Riscatto laurea come incentivo all'esodo: deducibile IRES

Risposta dell'Agenzia in un caso di contributo aziendale al riscatto laurea dei dipendenti come incentivo alla risoluzione consensuale. Ok alla deducibilità IRES



Il riscatto di laurea finanziato dall'azienda come incentivo all'esodo volontario dei lavoratori versato direttamente all'INPS  puo essere  dedotto ai fini IRES mentre è indeducibile ai fini IRPEF in quanto soggetto a tassazione separata. Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia nella Risposta 490 del 21 ottobre 2020 (allegata in fondo all'articolo). Il caso è particolarmente interessante in questo momento in cui i licenziamenti economici sono vietati e resta solo la  possibilità di riscolvere i rapporti di lavoro  con accordi individuali o sindacali. L'azienda che ha posto interpello  infatti avrebbe l'intenzione di "sottoscrivere un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali per la cessazione volontaria ed incentivata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici", offrendo  a quelli che ne avessero interesse la possibilità di riscattare i periodi d'istruzione universitaria  con una somma pari ad un massimo di  12 mensilità della RAL di ciascuno   per il  pagamento dei contributi previdenziali  necessari per il riscatto agevolato del corso di laurea.

La societa chiede conferma del corretto trattamento fiscale da applicare e specifica  di avere anche considerato di concordare con l'INPS  la gestione accentrata dei pagamenti    che comunque avverranno probabilmente dopo la fine del rapporto lavorativo ma  certamente entro il 2020 . La soluzione proposta  considera che:

La risposta dell'Agenzia, come detto, è solo parzialmente positiva. 

Infatti  non viene condivisa la possibilita di deduzione dal reddito di lavoro dipendente dell'importo contributivo a titolo di riscatto della laurea, in quanto il citato comma 2 dell'articolo 19 del Tuir  esclude dalla base imponibile i soli contributi obbligatori e non quelli facoltativi. (Sul tema della deducibilità dei contributi per il riscatto del corso di laurea pero si segnala l'orientamento opposto nella risposta 482 del 19.102020 vedi : "Contributi facoltativi sempre deducibili")

Inoltre essendo l'onere contributivo versato a titolo di incentivo all'esodo va  assoggettato a tassazione separata, e  la lettera h) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir non può trovare applicazione . L'incentivo comprensivo della quota destinata a riscattare i periodi d'istruzione universitaria, quindi deve essere assoggettato a tassazione separata con l'aliquota applicata al Trattamento di Fine Rapporto.

Invece per quanto riguarda il trattamento ai fini IRES, l'Agenzia concorda che  il riconoscimento della somma da destinare  al riscatto agevolato del corso di laurea,  come  forma di incentivo economico  per agevolare la risoluzione consensuale del rapporto  ha una specifica connessione con il rapporto di lavoro,  e risulta  deducibile come componente negativo del reddito di impresa.

 Approfondisci il tema del riscatto nello speciale  "Riscatto laurea regole aggiornate"e la FAQ"Riscatto laurea: quali sono i vantaggi fiscali?"

Sul tema della deducibilità dei contributi per il riscatto del corso di laurea ti puo interessare anche "Contributi facoltativi sempre deducibili"

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 21.10.2020 n. 490

TAG: Lavoro Dipendente La rubrica del lavoro Determinazione Imposta IRES