Il riscatto di laurea finanziato dall'azienda come incentivo all'esodo volontario dei lavoratori versato direttamente all'INPS puo essere dedotto ai fini IRES mentre è indeducibile ai fini IRPEF in quanto soggetto a tassazione separata. Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia nella Risposta 490 del 21 ottobre 2020 (allegata in fondo all'articolo). Il caso è particolarmente interessante in questo momento in cui i licenziamenti economici sono vietati e resta solo la possibilità di riscolvere i rapporti di lavoro con accordi individuali o sindacali. L'azienda che ha posto interpello infatti avrebbe l'intenzione di "sottoscrivere un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali per la cessazione volontaria ed incentivata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici", offrendo a quelli che ne avessero interesse la possibilità di riscattare i periodi d'istruzione universitaria con una somma pari ad un massimo di 12 mensilità della RAL di ciascuno per il pagamento dei contributi previdenziali necessari per il riscatto agevolato del corso di laurea.
La societa chiede conferma del corretto trattamento fiscale da applicare e specifica di avere anche considerato di concordare con l'INPS la gestione accentrata dei pagamenti che comunque avverranno probabilmente dopo la fine del rapporto lavorativo ma certamente entro il 2020 . La soluzione proposta considera che:
La risposta dell'Agenzia, come detto, è solo parzialmente positiva.
Infatti non viene condivisa la possibilita di deduzione dal reddito di lavoro dipendente dell'importo contributivo a titolo di riscatto della laurea, in quanto il citato comma 2 dell'articolo 19 del Tuir esclude dalla base imponibile i soli contributi obbligatori e non quelli facoltativi. (Sul tema della deducibilità dei contributi per il riscatto del corso di laurea pero si segnala l'orientamento opposto nella risposta 482 del 19.102020 vedi : "Contributi facoltativi sempre deducibili")
Inoltre essendo l'onere contributivo versato a titolo di incentivo all'esodo va assoggettato a tassazione separata, e la lettera h) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir non può trovare applicazione . L'incentivo comprensivo della quota destinata a riscattare i periodi d'istruzione universitaria, quindi deve essere assoggettato a tassazione separata con l'aliquota applicata al Trattamento di Fine Rapporto.
Invece per quanto riguarda il trattamento ai fini IRES, l'Agenzia concorda che il riconoscimento della somma da destinare al riscatto agevolato del corso di laurea, come forma di incentivo economico per agevolare la risoluzione consensuale del rapporto ha una specifica connessione con il rapporto di lavoro, e risulta deducibile come componente negativo del reddito di impresa.
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