Il commercialista che per negligenza determina il pagamento di maggiori imposte per il cliente deve risarcirlo non solo per le sanzioni ma anche per le imposte.
È quanto stabilito dalla Ordinanza n 22855 della Corte di Cassazione depositata in data 20 ottobre che accoglie un ricorso di una s.r.l. contro la pronuncia della Corte d’appello che aveva circoscritto il risarcimento alle sanzioni pagate dal cliente.
Ricostruiamo il caso:
una s.r.l. aveva proposto ricorso per risarcimento di danni per negligenza nella contabilità, nella redazione dei bilanci e nella dichiarazione dei redditi verso il commercialista.
La Corte d’Appello aveva accolto solo parzialmente le richieste della società, ossia quelle relative alle sanzioni dell’accertamento fiscale, chiedendo al commercialista, rilevando una sua responsabilità professionale, di pagarle.
Non accoglieva però le pretese della s.r.l. in merito alle maggiori imposte richieste con le cartelle di pagamento perché tale importo “sarebbe stato comunque a carico della società” .
La responsabilità del professionista ha riguardato secondo il contenuto della ordinanza la non corretta tenuta della contabilità sociale che aveva determinato non solo le sanzioni, ma anche la necessità di pagare le maggiori imposte contestate.
Questo in quanto il maggior importo richiesto a tale titolo dal fisco era dovuto proprio alla non corretta tenuta della contabilità.
Il commercialista non aveva informato la società della necessità di procurarsi e allegare documentazione più dettagliata e specifica ai fini della deducibilità dei costi di propaganda e rappresentanza e la deducibilità degli ammortamenti anticipati era stata esclusa in sede tributaria solo per la mancata corretta redazione del quadro EC della dichiarazione dei redditi, redazione che rientrava tra gli obblighi professionali del commercialista stesso.
Per la Cassazione la Corte di appello in sede di rinvio dovrà provvedere a valutare nuovamente la fattispecie, sotto il profilo della determinazione del danno subito dalla società per l'inadempimento del professionista alle sue obbligazioni professionali, prendendo in esame circostanze di fatto indicate.
La responsabilità del professionista è stata accertata occore valutare nuovamente l'ammontare del risarcimento da liquindare.
"Dovrà quindi essere nuovamente valutato il nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento del commercialista ai suoi obblighi e gli importi in concreto pagati dalla società committente in seguito all'accertamento fiscale al fine di accertare se sia o meno imputabile al professionista, la mancata indicazione alla società di quanto su esposto nonché se gli sia altresì imputabile la mancata corretta redazione del quadro EC della dichiarazione dei redditi, che ha determinato l'impossibilità di dedurre gli ammortamenti anticipati."
Si dovrà nuovamente valutare la questione relativa all'importo delle sanzioni pagate dalla società e in concreto addebitabili al professionista a titolo risarcitorio, tenuto conto dell'effettivo esborso effettuato a tale titolo dalla società e della eventuale possibilità ed esigibilità di un pagamento in misura ridotta (e ciò eventualmente anche ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.)
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