Con Risposta a interpello n 485 del 19 ottobre l’agenzia risponde in merito alla proroga del diritto alla detrazione degli interessi passivi su mutuo per acquisto di immobile da accorpare alla abitazione principale.
L’istante riferisce di aver acquistato un immobile adiacente ad altra sua proprietà che è abitazione principale, da accorpare stipulando un mutuo ipotecario.
L'istante fa presente di essere a conoscenza che la detrazione degli interessi passivi sul mutuo spetta solo dopo aver realizzato l’accorpamento risultante con variazioni catastali relative alle due unità immobiliari che diano con la fusione una unica unità e a condizione che l’immobile sia adibito, entro un anno dall’acquisto, ad abitazione principale.
Ella riferisce che a causa del covid i lavori di accorpamento hanno subito ritardi tali da non poterlo effettuare entro l’anno dall’acquisto.
Ritiene di poter fruire della agevolazione sulla detrazione degli interessi passivi prima casa grazie alla proroga concessa dal Decreto Liquidità ma chiede alla agenzia di "indicare, nei tempi e modi prescritti, il proprio parere riguardo la soluzione interpretativa ritenuta corretta rispetto al caso concreto sopra prospettato"
La soluzione interpretativa che l'istante suggerisce prevede che la proroga sia estendibile al proprio caso particolare e "...che il diritto alla detrazione degli interessi passivi su mutuo destinato all'acquisto dell'unità immobiliare da accorpare all'abitazione principale non venga perso a patto che l'accorpamento sia ultimato entro il 31/12/2020" e intende fruire della detrazione degli interessi passivi dalla data ufficiale dell’accorpamento tenendo conto dei termini previsti per la sospensione e di quanto chiarito con la Circolare 9/E 2020.
L’agenzia riepilogando la norma che garantisce il diritto alla detrazione degli interessi passivi su mutuo per l’abitazione principale sottolinea che l’istante ha acquistato l’immobile a luglio 2019, e avrebbe dovuto adibirlo a dimora abituale entro il luglio 2020 oppure entro due anni dall’acquisto qualora lo stesso fosse stato oggetto di lavori di ristrutturazione.
Dai dati in possesso della agenzia pare che l’istante non abbia effettuato ristrutturazioni ma solo un accorpamento, risultato impossibile a causa del covid.
Si configura dice l’agenzia una causa di forza maggiore rappresentata dalla emergenza epidemiologica che non esclude in linea di principio la spettanza della detrazione.
La causa di forza maggiore è idonea a impedire la decadenza dell’agevolazione se accaduta in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell’immobile (Risoluzione n 35/E 2002)
Secondo l’agenzia tenuto conto che la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell'immobile, l'istante potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell'immobile a dimora abituale a condizione che sussistano tutti gli altri presupposti previsti dalla norma e, in particolare, che l'acquisto dell'immobile sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo
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