Come previsto dall’art 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR n. 43/1973 e successive modificazioni) con Decreto MEF del 10 agosto pubblicato in GU n 202 del 24 agosto 2021 è stato fissato il tasso di interesse all'0,165% da corrispondere per i pagamenti differiti dei diritti doganali per il periodo 13 luglio 2021-12 gennaio 2022
La normativa in vigore prevede che i pagamenti differiti oltre 30 giorni debbano essere sottoposti a tasso di interesse determinato dal MEF, ogni sei mesi, sentita la Banca d’Italia, in base al rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.
La previsione era contenuta:
La Nota prot. 39641 delle Dogane in particolare chiariva che “Al fine di una corretta applicazione degli interessi in dogana si evidenzia inoltre che, diversamente dal codice doganale comunitario finora in vigore, il nuovo codice doganale dell’Unione (Reg. UE n.952/2013) – che entrerà in vigore il 1° maggio 2016 – agli articoli 112 e 114 individua espressamente il tasso di interesse di credito e di mora che deve essere applicato per i soli dazi alle agevolazioni di pagamento diverse dalle dilazioni di cui all’articolo 111 (forme di pagamento periodico/ differito) e ai ritardati pagamenti. Pertanto, dal 1° maggio 2016, il tasso di interesse di cui all’art.79 del TULD potrà essere applicato esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell’art.86 del medesimo testo unico -maggiorato di 4 punti, ai ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna”.
Potrebbe interessarti: Le bolle doganali: aspetti iva e contabili (eBook 2020)
Leggi anche lo speciale Diritti doganali: il decreto MEF conferma il tasso di interesse fino al 12 gennaio 2022