Il ricorso cautelare d'urgenza (cioè proposto entro 180 giorni) puo impedire la decadenza dell'impugnazione del licenziamento o del trasferimento, cosi come il ricorso ordinario e il terntativo di conciliazione. Questo quanto stabilito dalla sentenza n.212 del 2020 della Corte costituzionale pubblicata ieri 14 ottobre. La pronuncia ha dichiarato infatti l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della Legge n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte "in cui non prevede che l’impugnazione stragiudiziale è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare ante causam ai sensi degli articoli 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c."
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla sezione lavoro del Tribunale di Catania nel caso di un lavoratore che aveva apposto ricorso d’urgenza contro il trasferimento disposto dal datore di lavoro nella sede di un’altra regione , senza pero promuovere anche il giudizio di merito previsto per impedire la decadenza dall’impugnazione.
La Corte Costituzionale ha ritenuto effettivamente irragionevole che la proposizione del ricorso cautelare non possa impedire la decadenza dall’impugnativa del provvedimento datoriale e richieda invece il "raddopio " dell'azione del lavoratore ad evitare la decadenza. Pertanto, la sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, secondo comma, della legge 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali) .
A seguito della pronuncia della Consulta, quindi il Tribunale di Catania potrà decidere nel merito se l’impugnazione proposta in via cautelare dal lavoratore sia fondata o meno. Decisione che sarebbe stata invece preclusa se fosse scattata la decadenza.
La norma dovrà quindi essere modificata in sede legislativa nel piu breve tempo possibile ,e nell'attesa, faranno testo le pronunce della giurisprudenzza adeguate alla statuizione della Consulta
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