L'Inps ha pubblicato ieri il messaggio di istruzioni N. 3674/2020, in merito allo sgravio contributivo riservato alla “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”. La norma era stata introdotta dal DL 50 2017 per i Comuni del Centro Italia delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal terremoto nel 2016 e 2017
I periodi di imposta, per i quali è concessa l’esenzione originariamente circoscritti al 2017 e al 2018 sono sati poi ampliati anche ai periodi di imposta 2019 e 2020. (in merito si veda la circ. INPS n. 48/2019) , ha reso note le predette previsioni dettate per la zona franca urbana di cui si tratta e ha disciplinato altresì, in applicazione dell’articolo 1, comma 759, lettera c), della citata legge n. 145/2018, la modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle suddette agevolazioni.
L'art 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” ha previsto una ulteriore estensione anche per i periodi di imposta 2021 e 2022.
L'istituto ricorda che responsabile dell'agevolazione è il Ministero dello Sviluppo economico – che per espressa previsione normativa può prevedere clausole di esclusione con propri provvedimenti.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2022).
Per le modalità di fruizione, restano confermate le indicazioni operative riportate nella circolare n. 48/2019.
Le agevolazioni possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (ENTRATEL e FISCONLINE) utilizzando i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150” e “Z162”.
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