Novità sulla deducibilità dei contributi previdenziali che i notai versano alla Cassa Nazionale del Notariato.
Con Risoluzione n 66/E del 12 ottobre l’Agenzia delle entrate si è adeguata alle pronunce della giurisprudenza di orientamento ormai consolidate e supera quanto affermato con la precedente Risoluzione n 79/E del 2002 in tema di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori . Ne viene quindi riconosciuta la deducibilità dal reddito professionale e non dal reddito complessivo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e del calcolo della base imponibile IRAP
Ma vediamo più nel dettaglio il contenuto della risoluzione che ha chiarito quanto detto, riportando anche i riferimenti alla giurisprudenza.
Con la Risoluzione n 79/E si affermava che tali contributi si deducevano dal reddito complessivo del contribuente non essendo deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo , in quanto afferenti alla sfera personale del lavoratore e non sostenuti in funzione del reddito di lavoro autonomo.
Successivamente la Suprema Corte con le seguenti pronunce:
ha invece sostenuto una tesi contraria a quella della Amministrazione Finanziaria e in particolare con l’ordinanza 321 ha confermato la deducibilità di tali contributi nelle determinazione del reddito di lavoro autonomo perché inerenti alla attività professionale. Nel 2020 con l’ultima pronuncia la Cassazione ha precisato che “se … non sono deducibili ai sensi della seconda parte del primo comma del citato art. 54 TUIR, in quanto posti dalla legge direttamente a carico del professionista per aver iscritto l’atto a repertorio e non del cliente (e quindi corrisposti soltanto dal notaio, indipendentemente dall’effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione e della eventuale gratuità della stessa), lo sono però in base alla prima parte della disposizione in esame, ove si fa espresso riferimento alle «spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione», ovvero alle spese che, come quelle in esame, sono inerenti all’attività svolta”
Tutto ciò in quanto si tiene conto della peculiarità dei contributi versati e liquidati sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese e versati contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori indipendentemente dai compensi percepiti e fatturati.
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