Con Risoluzione n 65 dell’11 ottobre l’agenzia delle entrate informa che è possibile presentare una istanza in autotutela da parte di quei contribuenti che abbiano presentato richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art 25 del Decreto Rilancio e si trovino in una delle seguenti situazioni:
Con la risoluzione in oggetto si precisa che i richiedenti possano provvedere a richiedere:
Il modello va trasmesso tramite PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del richiedente con sua firma digitale o dell'intermediario che ha presentato l'istanza per il contributo cno l'aggiunta in questo secondo caso di copia del documento inoltrato via PEC, del richiedente.
Se invece il richiedente non disponga di firma digitale potrà procedere con firma autografa accompagnata da copia del proprio documento di identità.
Secondo una nota riportata nella risoluzione in oggetto, l’agenzia ha accettato istanze sostitutive di istanze inviate entro il 13 agosto 2020 (24 agosto per le istanze presentate dagli eredi) fino al quinto giorno lavorativo successivo ai predetti termini.
L’stanza va accompagnata da una nota esplicativa dei motivi dell’errore, indicati in modo puntuale e chiaro, ovvero esplicativa della impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per cui il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.
La risoluzione riporta un utile esempio esplicativo:
una istanza inviata in data 13 agosto per la quale si sia ottenuta una prima ricevuta di carico, e oltre il 20 agosto, una seconda ricevuta di scarto per IBAN non intestato al richiedente ha precluso la possibilità di provvedere a correggere l’errore poiché i termini erano scaduti.
Esito delle istanze di autotutela.
L’agenzia delle entrate provvederà ad esaminare tutte le istanza pervenute e si pronuncerà come segue:
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