Con l’art. 19 il decreto Agosto ha disposto la possibilità di fruire di ulteriori 4 settimane di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa in deroga, per i datori di lavoro delle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia che abbiano sospeso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei dipendenti per provvedimenti delle autorità connessi all’emergenza COVID-19. I periodi devono essere compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e devono corrispondere alla durata dei provvedimenti della pubblica autorità, per un massimo di quattro settimane. Inps ha pubblicato le istruzioni in merito nel messaggio 3131 del 21 agosto e messaggio 3144 del 25.8.2020.
Le domande vanno trasmesse per via telematica all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020 allegando copia del provvedimento della pubblica autorità relativo al provvedimento di emergenza. Va utilizzata la specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare». In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari relativi ai lavoratori interessati entro il 15 novembre 2020.
Le domande saranno accolte dall’Inps fino al raggiungimento del limite di risorse previste pari a 59,3 milioni di euro.