Con Decreto Direttoriale prot. 187 del Ministero delle infrastrutture del 21.10.2020, pubblicato nella G.U. del 29 ottobre 2020, n. 270 (modificato con successivo Decreto n 189) sono state disciplinate:
relative alle risorse stanziate per le imprese di autotrasporto al fine di consentire un ricambio del parco veicoli le cui modalità di erogazione sono state disciplinate con il Decreto 14 agosto 2020 pubblicato sulla GU n. 236 del 23 settembre 2020
Il DL n 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n 157/2019 ha previsto all’art 53 il rilancio degli investimenti per il parco veicolare delle imprese di autotrasporto.
La procedura per ottenere l’agevolazione viene interamente seguita dalla società R.A.M. S.p.a. che si occupa tanto della ricezione delle istanze quanto della fase istruttoria.
Occorre specificare che sono previsti due periodi di richiesta di incentivi:
è bene precisare che ogni impesa ha diritto di presentare una sola domanda
La domanda deve essere inviata con PEC dell’impresa pena d’inammissibilità, al seguente indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it
e deve contenere la seguente documentazione:
La società R.A.M. pubblicherà l’elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse, che sarà verificata successivamente.
Relativamente al primo periodo in partenza oggi 11 novembre l’elenco verrà pubblicato l’11 dicembre 2020 per il secondo periodo dal 1 luglio 2020.
Dall'11 dicembre e fino al 20 maggio 2021 le imprese che hanno utilizzato la prima finestra temporale, dovranno occuparsi della rendicontazione delle spese sostenute, utilizzando la piattaforma informatica e trasmettendo:
Per tutto quanto qui non riportato si rimanda ad una consultazione del decreto normativo.
Ricordiamo che gli incentivi di cui si tratta sono destinati a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose a determinate condizioni.
I soggetti interessati al contributo devono provvedere:
Condizione per avere l’agevolazione:
Il contributo non viene erogato anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
Dalla TABELLA DEI CONTRIBUTI (ex art 4 del Decreto) si evince che essi sono definiti in misura crescente in funzione della classe antinquinamento del veicolo e della sua massa complessiva conformemente alla normativa comunitaria
Contributi veicoli nuovi euro VI/CNG/LNG/elettrico pari o superiori a 3,5 tonnellate | |
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Massa complessiva | Importo unitario in euro |
Pari o superiore a 3,5 tonnellate – inferiore a 7 tonnellate CNG e ibrido | 4.000 euro |
Pari o superiore a 7 tonnellate – inferiore a 16 tonnellate CNG e ibrido | 8.000 euro |
Pari o superiore a 16 tonnellate CNG-LNG ibrido ed elettrico | 20.000 euro |
Pari o superiore a 3,5 tonnellate – inferiore a 16 tonnellate full electric | 12.000 euro |
Contributi veicoli nuovi euro VI d ed euro 6 D temp pari o superiori a 3,5 tonnellate | |
Massa complessiva | Importo unitario in euro |
Pari o superiore a 3,5 e inferiore a 7 tonnellate diesel euro VI euro 6/ euro 6 D Temp | 2.000 euro |
Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate diesel euro VI | 5.000 euro |
Pari o superiore a 16 tonnellate diesel euro VI | 8.000 euro |
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