L’art 79 rubricato "Agevolazioni settore turistico e termale" del Decreto Agosto (DL 104/2020) riconosce per i periodi di imposta 2020 e 2021 un credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere già istituito dal DL n 83/2014.
Questa agevolazione introdotta con l’art 10 del DL 83 prevedeva un credito originario del 30% per le spese sostenute per i periodi 2014, 2015 e 2016 relativamente a:
a condizione che il beneficiario non cedesse a terzi né destinasse a finalità estranee alla impresa i beni oggetto dell’investimento prima dell’ottavo periodo di imposta successivo.
Il Decreto agosto ha appunto esteso alle annualità 2020 e 2021 questa agevolazione, aumentandola al 65% anziché il 30% delle spese sostenute.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e per la sua liquidazione NON si applica la ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 all’art.10 che lo ha istituito. Questo è quanto si legge sul Dossier datato 7 ottobre del decreto che attende la definitiva conversione in legge entro il 13 ottobre.
I beneficiari della misura, ai sensi del comma 2 dell’art 79, sono:
È bene precisare che per quanto riguarda gli stabilimenti termali tra le spese agevolabili con il credito di imposta ci sono anche quelle sostenute per realizzare piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
I fondi autorizzati per questa misura agevolativa sono 180 milioni di euro per ciascuna annualità (2020 e 2021)
Altra misura agevolativa per le terme è stata prevista in sede di conversione dello stesso Decreto n 104 con l'art 29-bis "Misure a sostegno del sistema termale nazionale" che prevede l'istituzione di un fondo presso il Mise con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020 e 18 milioni per il 2021, destinato alla concessione, fino a esaurimento, di buoni per l’acquisto di servizi termali.
Viene specificato che i buoni: