News Pubblicata il 08/10/2020

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Diffida accertativa: novità del decreto Semplificazione

I chiarimenti sulle nuove modalità di utilizzo della diffida accertativa, modificate dal DL 76-2020 nella Circolare INL 6 del 5.10.2020



L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 6 del 5 ottobre 2020, di chiarimenti sulla diffida accertativa, istituto recentemente modificato dall’articolo 12-bis del Decreto Legge n. 76/2020 (Semplificazione e Innovazione)  (convertito con la legge n. 120/2020).

L’INL ricorda  ai propri ispettori che tutta la nuova disciplina  si applica solo alle diffide accertative non ancora notificate alla data di entrata in vigore (15 settembre 2020 ). 

Per i provvedimenti già notificati invece  si continua ad applicare la  disciplina previgente  definita nel Decreto Legislativo n. 124/2004. Questo vale anche per la presentazione e decisione dei ricorsi da parte del Comitato per i rapporti di lavoro .

Questo il nuovo testo normativo aggiornato:

Art. 12 Diffida accertativa per crediti patrimoniali 

1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati. 2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo

Le indicazioni della circolare 6  riguardano principalmente gli aspetti  seguenti ;

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro



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