L'instante chiede se un macchinario che offre servizio di telemedicina con applicativo web e mobile, funzionante attraverso la rete, possa rientra tra quelli agevolabili ai sensi dell'art 125 del Decreto Rilancio. Egli ritiene che lo sia.
L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 441 del 5 ottobre 2020 chiarisce che un simile macchinario NON rientra tra quelli agevolabili con l'articolo in questione ossia con il credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e degli altri atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti
Nella risposta viene ricordato il provvedimento n 259854 del 10 luglio con il quale si sono identificati i criteri e le modalità di applicazione e fruizione della agevolazione in oggetto.
Con la Circolare n 20/E del 10 luglio 2020 è stato precisato che il comma 2 dell'art 125 contiene un elenco non esaustivo delle spese riferibili a quelle agevolabili identificate al comma 1.
Si tratta in particolare:
La risposta dell'agenzia ricorda che alla lettera e) del comma 2 sono esplicitati i dispositivi atti a garantire la distanza di sicuerezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse eventuali spese di installazione.
Nel caso di specie i macchinari per telemedicina NON sono tra quelli atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale volti ad arginare, contenere, ostacolare la diffusione del covid perciò l'istante non potrà beneficiare del suddetto credito di imposta.
In merito alla agevolazione per la sanificazione dei luoghi di lavoro e dispositivi anti covid si leggano i seguenti approfondimenti:
Spese di sanificazione: il 7 settembre ultimo giorno per invio della comunicazione
Credito di imposta per sanificazioni: uscito il modello per fruirne
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