La C.T. Regione Lazio con Sentenza n 1367/13/20 del 3 giugno 2020 ha respinto l’appello del Comune che chiedeva un recupero ICI in quanto vi era stata omessa comunicazione di comodato d’uso gratuito al parente.
Tale pronuncia di fatto è distante dal prevalente indirizzo della giurisprudenza secondo il quale spetta il beneficio fiscale in oggetto nei casi in cui il regolamento comunale ha equiparato alla abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti e previa presentazione della comunicazione apposita. La mancata comunicazione preclude il beneficio.
Ad esempio la Cassazione si è pronunciata in senso opposto con l’Ordinanza n 15560/2018 secondo la quale l’inadempimento del contribuente dell’obbligo di comunicazione sulla variazione nel possesso dell’immobile concesso ai figli in comodato pregiudica l’agevolazione.
Il caso di specie riguarda un contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento per un immobile abitativo concesso in comodato ai propri figli senza presentare però la relativa comunicazione.
L’art 1 del DL n 93/2008 (convertito con Legge n 126/2008) aveva disposto dal 1° gennaio 2008 l’esclusione dal pagamento ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale esclusione riguardava sia le abitazioni principali così come definite dal DLgs 504/1992 sia quelle assimilate dal Comune con regolamento o delibera.
L’assimilazione riguarda le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela (ex art 59 comma 1 lett e) del DLgs 446/1997).
Nella sentenza di cui si tratta secondo i giudici l’omessa comunicazione è un errore formale essendo sufficiente la sussistenza della concessione in comodato gratuito dell’immobile ai figli.
Il Comune ricorrente sosteneva che ai fini di godere delle agevolazioni previste dalla legge e dal regolamento fosse necessaria la presentazione della comunicazione di comodato d'uso dell'immobile che costituisce requisito e condizione necessaria per potere usufruire delle agevolazioni.
L'appello proposto dal Comune è per la Commissione infondato nel merito in quanto si osserva che l'appellante non ha contestato la circostanza di fatto riguardante la concessione dell'immobile in comodato d'uso ai propri figli della ricorrente, ma solo la omessa comunicazione di tale circostanza al Comune.