L' ispettorato del lavoro ha pubblicato una nuova circolare relativa alle novità apportate dal Decreto semplificazione recentemente convertito in legge n. 120/2020 che ha introdotto alcune importanti novità nelle procedure amministrative e ispettive.
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In questa circolare si affrontano in particolare gli aspetti che riguardano la riforma della diffida accertativa per crediti patrimoniali e della disposizione già disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 12 e 14 del d.lgs. n. 124/2004. Sono modifiche che, da un lato, semplificano l’utilizzo di tali poteri da parte del personale ispettivo e, dall’altro, ampliano fortemente la possibilità di garantire una tutela sostanziale ai lavoratori.
Per qanto riguarda l'art 12 il contenuto non viene modificato ma con l'aggiunta del nuovo ’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 viene estero tale potere, rendendolo applicabile:
− “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” (art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 come sostituito dall’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020);
− “in materia di prevenzione infortuni” nonché “per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale” (art. 10, d.P.R. n. 520/1955).
Inoltre in relazione alle diverse tipologie di disposizione, permangono differenti regimi sanzionatori. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 è infatti soggettaalla sanzione amministrativa da 500 a 3.000 €, senza possibilità di applicare la procedura di diffida di cui all’art. 13 del medesimo d.lgs. n. 124/2004.
La mancata ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 520/1955, impartita in relazione alla materia della “prevenzione infortuni” o in relazione ad altre disposizioni di legge per le quali è previsto un “apprezzamento discrezionale” da parte del personale ispettivo, continua invece ad essere punita:
− con la sanzione amministrativa da 515 a 2.580 € (importi così quintuplicati in forza dell’art. 1, comma 1177, della L. n. 296/2006);
− con la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a 413 € “se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro”.
Da segnalare la precisazione sull' ambito applicativo del nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 che viene attribuito dal legislatore direttamente al “personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro” al quale spetta pertanto in via esclusiva l’esercizio di tale potere (la precedente formulazione faceva invece riferimento genericamente al “personale ispettivo”) e, come già evidenziato, può essere esercitato “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
Per quanto concerne la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di disposizione, il nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 non apporta sostanziali modifiche rispetto alla precedente che prevede il termine di 15 giorni, al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi 15 giorni. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.
La circolare conclude con alcune considerazioni sulle specificità dei diversi istituti della conciliazione monocratica, diffida accertativa e disposizione.
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