News Pubblicata il 15/10/2020

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Welfare aziendale per incremento del fatturato,basato sullo stipendio: ok per l'Agenzia

Ammissibile il piano welfare che premia i lavoratori per l'incremento del fatturato aziendale con benefit graduali in base alla RAL. Altri criteri non ammessi



L  ’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, ha offerto alcune valutazioni in tema di criteri per l'erogazione di piani di welfare aziendali  e sul loro trattamento fiscale (art. 51  comma 2 e art 95 comma1 del TUIR )    In particolare, l’Agenzia ha affermato che:

  1. è ammissibile per l'agevolazione fiscale un  piano welfare che premia i lavoratori per l'incremento del  fatturato aziendale con benefit graduali in base alla RAL retribuzione annuale lorda  mentre
  2. non è ammissibile una erogazione basata sui dati di  presenze/assenze dei lavoratori in azienda  e 
  3. non è ammissibile un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei lavoratori.

 La Società ALFA aveva presentato  il proprio caso precisando l' intenzione di adottare un piano welfare a carattere premiale ed incentivante per l’accrescimento della motivazione dei propri dipendenti  appartenenti all’area aziendali“Service” e “Headquarter”, con almeno 2 anni di anzianità di servizio in azienda,  e con un orario di lavoro giornaliero di almeno 6 ore. Il Piano welfare, attivato con due distinti regolamenti aziendali  prevedeva , al raggiungimento di un obiettivo minimo di fatturato,  un credito welfare graduato per livello di inquadramento e anzianità di servizio, e riparametrato in caso di fatturato inferiore all’obiettivo prestabilito. Il contenuto del Piano è obbligatorio ed immodificabile per tutta la sua durata e prevede l’accesso ad un medesimo paniere di benefit per entrambe le categorie di lavoratori. 

La Società  chiedeva conferma che  ai benefit compresi nel Piano welfare di entrambi i regolamenti  possono godere il regime di esclusione da imposizione sul reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi  e  se sia interamente deducibile, ai fini IRES, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del Tuir, il costo sostenuto senza la limitazione della deducibilità del solo 5 per mille prevista dall’articolo 100 del medesimo Testo Unico in quanto tali regolamenti configurano l’adempimento di un obbligo negoziale.

La risposta dell'Agenzia è solo parzialmente positiva.

Innanzitutto ricorda in senso generale che se  le erogazioni dei benefit a favore dei destinatari (siano «generalità dei dipendenti» sia come categoria omogenea») sono modulate in base alla performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori, le finalità retributive prevalgono rispetto a quelle premiali/di fidelizzazione. Per questa ragione, «il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione». 

In secondo luogo nell'analizzare i due regolamenti    concorda sul fatto che il premio in welfare erogato   in base alla retribuzione annuale lorda (Ral) è  in linea con la normativa di favore e, pertanto, tali importi sono agevolabili. Invece la ripartizione effettuata in base alle presenze/assenze dei lavoratori in azienda non sarebbe conforme alla ratio della disposizione.

Infine l'Agenzia elenca i beni e servizi di welfare presenti nel piano su cui riconferma, come in precedenti documenti, che il valore è fiscalmente irrilevante per il lavoratore:

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 25.09.2020 n. 55

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