L ’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, ha offerto alcune valutazioni in tema di criteri per l'erogazione di piani di welfare aziendali e sul loro trattamento fiscale (art. 51 comma 2 e art 95 comma1 del TUIR ) In particolare, l’Agenzia ha affermato che:
La Società ALFA aveva presentato il proprio caso precisando l' intenzione di adottare un piano welfare a carattere premiale ed incentivante per l’accrescimento della motivazione dei propri dipendenti appartenenti all’area aziendali“Service” e “Headquarter”, con almeno 2 anni di anzianità di servizio in azienda, e con un orario di lavoro giornaliero di almeno 6 ore. Il Piano welfare, attivato con due distinti regolamenti aziendali prevedeva , al raggiungimento di un obiettivo minimo di fatturato, un credito welfare graduato per livello di inquadramento e anzianità di servizio, e riparametrato in caso di fatturato inferiore all’obiettivo prestabilito. Il contenuto del Piano è obbligatorio ed immodificabile per tutta la sua durata e prevede l’accesso ad un medesimo paniere di benefit per entrambe le categorie di lavoratori.
La Società chiedeva conferma che ai benefit compresi nel Piano welfare di entrambi i regolamenti possono godere il regime di esclusione da imposizione sul reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi e se sia interamente deducibile, ai fini IRES, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del Tuir, il costo sostenuto senza la limitazione della deducibilità del solo 5 per mille prevista dall’articolo 100 del medesimo Testo Unico in quanto tali regolamenti configurano l’adempimento di un obbligo negoziale.
La risposta dell'Agenzia è solo parzialmente positiva.
Innanzitutto ricorda in senso generale che se le erogazioni dei benefit a favore dei destinatari (siano «generalità dei dipendenti» sia come categoria omogenea») sono modulate in base alla performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori, le finalità retributive prevalgono rispetto a quelle premiali/di fidelizzazione. Per questa ragione, «il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione».
In secondo luogo nell'analizzare i due regolamenti concorda sul fatto che il premio in welfare erogato in base alla retribuzione annuale lorda (Ral) è in linea con la normativa di favore e, pertanto, tali importi sono agevolabili. Invece la ripartizione effettuata in base alle presenze/assenze dei lavoratori in azienda non sarebbe conforme alla ratio della disposizione.
Infine l'Agenzia elenca i beni e servizi di welfare presenti nel piano su cui riconferma, come in precedenti documenti, che il valore è fiscalmente irrilevante per il lavoratore:
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