Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,"Agosto" ha previsto nuovamente la proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, terminate nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, per due mesi, con decorrenza dal giorno di scadenza.
L'Inps ha pubblicato la circolare n. 111 del 29.9.2020 di specifiche istruzioni per la fruizione.
Come per i decreti legge di emergenza COVID, si conferma che non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione . Viene inoltre ribadito che la proroga delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL è possibile solo se i beneficiari non sono destinatari di:
- indennità per professionisti e collaboratori iscritti alla gestione separata o lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti , lavoratori stagionali intermittenti ecc. (articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi (art 85 e 98 de decreto-legge n. 34 del 2020.
- indennità onnicomprensive e l’indennità a favore dei lavoratori marittimi e dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio
ATTENZIONE , si conferma invece che il percettore delle indennità NASpI e DIS-COLL può cumulare le stesse con le indennità COVID-19 sopracitate per il periodo di durata “ordinaria” .
La circolare specifica inoltre che :
- La proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno già beneficiato della proroga delle medesime indennità NASpI e DIS-COLL per l'emergenza COVID 19.
- L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di NASpI o DIS-COLL, è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
- Restano applicabili le regole relativi alla sospensioneo decadenza delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento dell'importo in caso di cumul con il reddito da lavoro. (Per approfondire leggi
- Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga.
- Per i beneficiari delle indennità di disoccupazione, che abbiano già presentato alla data del 29.9 la domanda di certificazione per Ape Sociale o pensione lavoratori precoci), il riconoscimento della prorogaè sospeso; l’interessato, entro il 31 ottobre 2020,potrà manifestare la volontà di avvalersene e l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti pensionistici
- La proroga non è riconosciuta ai percettori della NASpI in forma anticipata,
Infine viene chiarito che per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro aderendo ad un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali in deroga al blocco licenziamenti previsto dal DL 182020 , è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI.
Essi sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l’adesione da parte del lavoratore interessato.
Uleriori chiarimenti in materia sono stati emanati in data 26 novembre nel messaggio .n. 4464-2020.