L’Ispettorato nazionale del lavoro ha provveduto nei giorni scorsi a definire in dettaglio quanto richiesto dal recente decreto Semplificazione e innovazione digitale per le materie di sua competenza.
In particolare è stato emanato il decreto direttoriale DD n. 56 del 22.9.2020 (ALLEGATO) che definisce le procedure amministrative e di conciliazione degli uffici territoriali che potranno essere realizzate da remoto, cioè on line.
E’ stata inoltre pubblicata il 25 settembre una circolare, la n. 4-2020, CHE ALLEGHIAMO, che fornisce chiarimenti sulle procedure soggette al principio del silenzio-assenso, già elencate nel Decreto-Legge Semplificazioni. Vedi maggiori dettali in merito in "Decreto Semplificazione: nuove procedure per l'ispettorato"
Riassumendo, le nuove procedure, entrate in vigore il 15 settembre 2020, sono le seguenti:
1 - Provvedimenti soggetti al “silenzio-accoglimento” cioe che si intendono accolti dopo 15 giorni dalla data di presentazione della domanda
La circolare su questi aspetti precisa che:
2 - Procedure realizzabili da remoto (online) :
Per questi adempimenti in modalità da remoto è previsto, da parte dell'ITL , l’invio preliminare via mail di un invito alle parti, corredato da informativa per la privacy con il modello allegato alla circolare, alcuni giorni prima la data prevista per la procedura . L’invito specifichera la richiesta della eventuale documentazione richeista, che andra sempre corredata da copia dei documenti di identificazione, da inviare almeno 7 giorni prima della data programmata. Una volta avuta risposta l'Ufficio invierà il link per il collegamento.
Verra utilizzata la piattaforma già in uso negli uffici dell'ispettorati (Microsoft Team - che richiede l’utilizzo del browser google Chrome). La verbalizzazione affidata al funzionario sara effettuata con la condivisione del suo schermo. Il decreto Semplificazione prevede che il verbale venga sottoscritto dal solo funzionario e che il verbale è trasmesso alla e-mail o p.e.c. indicata dal soggetto interessato.
Gli interessati potranno comunque rifiutare la modalità online e richiedere un incontro in presenza.
La mancata risposta alla mail di invito o il mancato collegamento al link inviato costituisce causa di esito negativo e archiviazione della richiesta.
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