Chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni del Decreto Semplificazioni
L’articolo 39, comma 1, del DL 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa nota come Nuova Sabatini, innalzando l’importo del finanziamento da 100.000 a 200.000 euro, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione. Pertanto, per effetto della novella normativa, il comma 4 dell’articolo 2 DL 69/2013 attualmente prevede che "In caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione".
I chiarimenti del Mise
Con la circolare n. 239062 del 22 settembre il Mise fornisce alcune precisazioni in materia. In relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020 - data di entrata in vigore del citato DL 16 luglio 2020, n. 76 - il contributo complessivo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota. Ai fini di cui sopra, rileva esclusivamente l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI da parte di una banca o intermediario finanziario.
Conseguentemente, alla circolare direttoriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni.
L’ultimo periodo del punto 13.3 è così modificato e sostituito: “In relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° maggio 2019, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, nonché in relazione alle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede, entro sessanta giorni, ad erogare il contributo in conto impianti in un’unica soluzione, adottando le medesime modalità di verifica già previste per l’erogazione della prima quota di contributo, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.
Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda”.
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