E' stato comunicata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la firma e l'approvazione alla Corte di Conti del decreto il Decreto interministeriale dei dicasteri del Lavoro e dell’Economia che finanzia, con 500 milioni di euro, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) e il Fondo per la Formazione e il Sostegno al reddito dei lavoratori in Somministrazione (Forma.temp). In particolare sono previsti 375 milioni di euro per il “FSBA” e 125 milioni per “Forma.Temp”.
La registrazione della Corte Dei Conti consente al Ministero del Lavoro di trasferire ai Fondi le somme stanziate nel Decreto-legge 104 del 14 agosto 2020 per il pagamento degli ammortizzatori sociali ad artigiani e lavoratori somministrati (c.d. Decreto Agosto).
Potranno cosi riprendere le domande per gli assegni ordinari di integrazione salariale per le quali le risorse erano state esaurite
Dovrebbero cosi riprendere le erogazioni sia per i trattamenti per periodi fino a 12 luglio previsti dal Decreto Rilancio, che per le nuove settimane previste dal Decreto agosto .
Lo scorso 10 settembre FSBA aveva comunicato la delibera del Consiglio Direttivo di FSBA nella quale si specificava che :
"I datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e che a partire dal 30 giugno 2020 hanno già esaurito le diciotto settimane di integrazione salariale con la causale di intervento Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di assegno ordinario di cui all’art. 4 del Regolamento FSBAapprovato il 30 aprile 2019, previo utilizzo delle ferie e/o dei permessi maturati. Il trattamento di assegno ordinario può essere erogato con decorrenza 30 giugno e fino al 12 luglio, giorno precedente all’avvio del periodo di integrazione salariare, con causale di intervento COVID19, di cui al DL. 14/08/2020 n° 104. La richiesta di concessione del trattamento va presentata entro il 30 ottobre 2020".
Si attendono ora istruzioni FSBA per le domande relative ai periodi dal 12 luglio in poi.
In riferimento invece il trattamento di integrazione salariale c.d. “in deroga” erogato dalle Agenzie per il lavoratori in somministrazione, nel periodo 01 giugno–31 agosto 2020,
l'ultima novità del 24 settembre è le Agenzie possono inviare al Fondo, a partire dalle ore 12:00 dell’08 ottobre, fino alle ore 15:00 del 23 ottobre 2020, una dichiarazione per ciascun mese, in forma di autocertificazione con gli elementi di dettaglio delle prestazioni erogate.
Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse compilando apposito “form” rinvenibile sulla piattaforma https://tis.formatemp.it, già utilizzata dalle ApL per il trattamento di integrazione salariale ordinario.Tale modulo dovrà essere scaricato, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell’ApL o soggetto abilitato alla trasmissione della dichiarazione e inviato a mezzo della medesimapiattaforma.Si rappresenta che in caso di inserimenti duplicati sulla piattaforma sarà considerata valida l’ultima dichiarazione inviata entro i termini.
Solo in caso di comprovate difficoltà tecniche nella trasmissione del suddetto “form” e previa autorizzazione del Fondo, sarà possibile inviare, entro il medesimo termine, la dichiarazione tramite PEC all’indirizzo direzione@pec.formatemp.it
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